Cassazione Penale, Ordinanza n. 35060/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito sfavorevole all'imputato, sia quanto alla responsabilità per truffa sia quanto al diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico perché privo di specificità: non individuava gli elementi critici della motivazione impugnata e non consentiva un effettivo sindacato di legittimità. Lo stesso motivo è stato ritenuto anche manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito era logicamente coerente e non presentava vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta generica, perché riproduttiva di argomentazioni già svolte in appello e disattese, e comunque manifestamente infondata, in quanto la valutazione sulle attenuanti era stata sorretta da adeguata motivazione, valorizzando l'assenza di segnali di resipiscenza e la presenza di plurimi e specifici precedenti penali.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per truffa oggetto del giudizio di legittimità.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la sua genericità per indeterminatezza determina inammissibilità quando non consente di individuare con precisione le censure rivolte alla motivazione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è quello che emerge da un effettivo contrasto logico della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento; non è consentita una mera rilettura del merito.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
La motivazione del giudice di merito è insindacabile se esente da vizi logici riconducibili alla nozione di illogicità manifesta delineata dalla norma.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è escluso quando il giudice di merito motiva sulla mancanza di segni di resipiscenza e sulla presenza di precedenti penali specifici.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che censura la motivazione deve indicare in modo puntuale le ragioni dell'asserito vizio; la mera riproposizione di doglianze generiche o apodittiche è inammissibile.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa lettura delle risultanze di fatto; è deducibile solo l'illogicità manifesta o il contrasto interno/esterno della motivazione.
- La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile o infondata quando si limita a richiedere una diversa ponderazione degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente sorretto dalla valorizzazione dell'assenza di resipiscenza e dei precedenti penali dell'imputato, se tali elementi sono congruamente motivati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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