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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30747/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermativa della Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del 24 settembre 2024 della Corte di appello di Palermo. Il procedimento riguardava la condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione, con applicazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, per un fatto commesso a Palermo il 24 luglio 2021. Con due motivi sovrapponibili, il ricorrente contestava il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la vicenda dovesse essere ricondotta alla fattispecie meno grave. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché ripetitivi di censure già esaminate e respinte con argomentazione logica dalla Corte territoriale. Quest'ultima aveva valorizzato, ai fini dell'esclusione della lieve entità, l'elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza (889,16), la disponibilità di un magazzino adiacente all'abitazione del cognato ove lo stupefacente era custodito con modalità ritenute sintomatiche di professionalità, nonché il rinvenimento nell'abitazione dell'imputato di rotoli di carta stagnola e di appunti manoscritti con nominativi e importi, indici di un'attività di spaccio organizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente escluso la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla base di elementi fattuali rilevanti e logicamente apprezzati: consistenza quantitativa dello stupefacente, modalità di custodia e ulteriori indici di professionalità nell'attività illecita. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    disciplina la fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti contestata nel merito; la Corte richiama anche il comma 5 come ipotesi di lieve entità da escludere in presenza di elementi sintomatici di maggiore gravità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    la lieve entità va negata quando la quantità di droga, le modalità della condotta e gli indici di professionalità rendono la vicenda non marginale.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva dei dati del caso concreto, con particolare riguardo alla quantità di sostanza, alle modalità di custodia e agli eventuali indici di organizzazione o professionalità dell'attività illecita.
  • Quando il giudice di merito ha escluso la lieve entità con motivazione logica e coerente, il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura delle risultanze fattuali è inammissibile perché sollecita un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
  • La presenza di elementi quali un elevato numero di dosi ricavabili, la custodia dello stupefacente in luoghi diversi dall'abitazione e il rinvenimento di appunti o materiali funzionali allo spaccio può legittimamente fondare la qualificazione della condotta come non lieve.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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