Cassazione Penale, Sentenza n. 14226/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Florio impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt. 81 c.p. e 73, co. 5, d.P.R. 309/1990 (cecensioni di stupefacenti). Il ricorrente propone tre censure: (1) vizio di motivazione e mancata indicazione degli indici rivelatori della destinazione allo spaccio, contestando il credito dato alle dichiarazioni dei testi Magrì e D'Amico e l'assenza di sequestri riconducibili all'attività di spaccio; (2) errore nella valutazione della recidiva, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe motivato sul punto (il GUP aveva invece richiamato precedenti specifici); (3) mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, con richiamo all'art. 133 c.p. e alla giurisprudenza sulla necessità di applicare i parametri indicati da tale norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il giudizio di responsabilità valorizzando: le accuse rese da Magrì e D'Amico; il fatto che Magrì era stato controllato appena uscito dal cancello dell'edificio dove dimorava l'imputato; il comportamento di Florio che, alla vista dei militari, si era rifugiato nel bagno azionando lo scarico. Sulla recidiva la Cassazione ha richiamato che il GUP aveva indicato numerosi e specifici precedenti e che le cessioni contestate erano intervenute subito dopo l'espiazione delle pene precedenti, elemento indicativo della persistenza della condotta delinquenziale; il ricorrente non ha indicato elementi specifici contrari. Sulle attenuanti generiche è stato ritenuto che entrambi i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato il diniego alla luce dei precedenti e della condotta al momento del controllo; anche qui il ricorrente si è limitato a richiamare massime senza indicare elementi concreti. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla fattispecie contestata (concorso di reati); la Corte ha confermato la responsabilità complessiva dell'imputato alla luce degli elementi probatori valutati in diritto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma che punisce la cessione di sostanze stupefacenti; applicata per qualificare il fatto come spaccio/cessione e fondare la condanna.
Parametro di riferimento per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei precedenti e della condotta al momento del controllo, non sussistessero elementi tali da giustificare il loro riconoscimento.
Principio giurisprudenziale sulla specificità dei motivi di impugnazione
La Corte ha applicato il principio (più volte affermato dalla giurisprudenza) secondo cui appello e ricorso in Cassazione sono inammissibili se i motivi sono generici e non specificano e argomentano le ragioni di contrasto con le risultanze e la motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione di un ricorso in Cassazione è necessario formulare motivi specifici e confrontarsi direttamente, punto per punto, con la motivazione della decisione impugnata: richiami generici a massime di diritto sono insufficienti.
- Per contestare valutazioni di fatto (es. credito ai testi, esistenza di indizi di spaccio) il ricorrente deve indicare elementi concreti e specifici che dimostrino l'errore logico o probatorio della valutazione di merito (contraddizioni nei testi, elementi di prova che escludono la versione, errori nella ricostruzione fattuale).
- La mancanza di sequestri riconducibili all'attività di spaccio non esclude automaticamente la responsabilità: condotte (es. tentativo di disfarsi di materiale, comportamento evasivo alla vista delle forze dell'ordine, tempistica dei controlli e della presenza) e dichiarazioni di acquirenti possono costituire indici idonei se adeguatamente motivate.
- La recidiva deve essere censurata con argomentazioni specifiche che mostrino l'erroneità dell'anclaggio ai precedenti; la mera richiamazione di principi giurisprudenziali senza riferimenti concreti alla posizione dell'imputato è inadeguata.
- Il diniego delle attenuanti generiche va valutato in relazione ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; per ottenere il riconoscimento occorre fornire elementi concreti sulla personalità, sulle circostanze e sul grado di pericolosità sociale dell'imputato che possano far prevalere la gravità degli elementi favorevoli.
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