Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09438/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui il Comune recuperava a tassazione l'IMU non versata per gli anni 2012, 2013 e 2014 su due terreni in comproprietà al 50% della contribuente, censiti come particelle 475 e 476 del foglio 55. La contribuente aveva sostenuto che tali terreni fossero pertinenze della propria abitazione principale e quindi non autonomamente imponibili; la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo sussistente il vincolo pertinenziale, valorizzando l'atto di acquisto dell'abitazione con area scoperta annessa e alcune note tecniche che indicavano la presenza di manufatti collegati all'abitazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2 d.lgs. 504/1992 e 817 c.c. per insussistenza del vincolo pertinenziale, deducendo che sui terreni accertati non vi fossero manufatti, ma solo ulivi, e che i manufatti richiamati dalla CTR si trovassero in realtà su altra particella; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancanza di manufatti sulle particelle tassate e la diversa collocazione dei fabbricati e dell'area descritta nell'atto di compravendita; 3) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alle spese di lite, poiché la motivazione lasciava intendere la compensazione, mentre il dispositivo poneva le spese a carico del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo decisiva e non esaminata la circostanza storica dedotta dal Comune sulla localizzazione dei manufatti: se pozzo, forno e ricovero agricolo non insistono sulle particelle 475 e 476 ma su altra particella, viene meno il fondamento fattuale della pretesa pertinenzialità dell'area oggetto di imposizione. La Corte ha inoltre rilevato che, proprio per valutare la pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c. e dell'art. 2 d.lgs. 504/1992, occorre verificare sia il requisito oggettivo sia quello soggettivo del vincolo con riferimento all'intera superficie considerata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella controversia sull'assoggettamento a IMU di un'area invocata come pertinenza dell'abitazione principale, il giudice deve accertare in concreto che il vincolo pertinenziale sussista sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, e deve farlo con riferimento ai terreni effettivamente tassati.
  • Se una parte deduce che i manufatti o i beni che fondano la pertinenzialità insistano in realtà su una particella diversa da quella oggetto di imposizione, tale circostanza costituisce un fatto storico decisivo che, se controverso e non esaminato, può integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando la decisione sulla pertinenza dipende dalla collocazione materiale di manufatti e aree accessorie, il giudice di merito non può limitarsi a richiamare documentazione o precedenti, ma deve verificare la concreta riferibilità dei manufatti alle particelle oggetto di accertamento.
  • Il motivo di ricorso che investe l'omesso esame di un fatto decisivo assorbe, in presenza di cassazione della sentenza, le censure ulteriori che riguardino un capo della decisione logicamente dipendente da quello principale, come la regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProprietàImpugnazioni
RamiTributiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.