Cassazione Civile, Ordinanza n. 38949/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui gli venivano attribuiti maggiori redditi di partecipazione in qualità di socio di una società di capitali poi fallita. L'accertamento presupposto nei confronti della società era divenuto definitivo per mancata impugnazione. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo illegittimo l'atto per mancata redazione di un PVC, per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e per omesso contraddittorio endoprocedimentale, richiamando anche principi eurounitari. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 24 r.d. n. 4/1924 e dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale non fosse dovuto in un accertamento cd. a tavolino e che la norma si applicasse solo alle verifiche nei locali del contribuente; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 in combinato con l'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, deducendo che la mera violazione formale non potesse comportare l'annullamento dell'atto senza verifica di concreta lesività, soprattutto in presenza di pretesa ormai definitiva nei confronti della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 opera solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente e non si estende agli accertamenti cd. a tavolino basati su documenti e dati acquisiti dall'ufficio. Ha inoltre escluso che, nel caso di maggiori redditi imputati al socio per trasparenza, potesse applicarsi il generale principio del contraddittorio preventivo proprio dei tributi armonizzati, non essendo il caso riconducibile a tale ambito. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 24 r.d. 7 gennaio 1924, n. 4
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non fosse necessario un contraddittorio endoprocedimentale preventivo nel caso concreto.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio dopo il PVC opera solo per verifiche svolte presso i locali del contribuente; non si applica agli accertamenti a tavolino. Non impone un contraddittorio generalizzato in ogni accertamento tributario.
art. 21-octies, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241
La Corte richiama il principio per cui la violazione di una regola formale non conduce automaticamente all'annullamento dell'atto, occorrendo verificare l'incidenza concreta della violazione.
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica esclusivamente alle verifiche fiscali eseguite presso la sede o i locali del contribuente, non anche agli accertamenti svolti dall'ufficio sulla base di dati e documenti già acquisiti.
- Negli accertamenti cd. a tavolino non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica norma lo preveda espressamente.
- Il principio del contraddittorio preventivo elaborato per i tributi armonizzati non è automaticamente estensibile ai tributi disciplinati dalla legislazione nazionale quando manchi una previsione normativa specifica.
- In tema di redditi imputati al socio di società di capitali, l'autonomia della posizione del socio rispetto a quella della società non consente di far discendere dall'ordine temporale delle notifiche o dalla definizione dell'accertamento societario l'invalidità dell'atto emesso nei confronti del socio.
- La mera violazione di un adempimento procedurale non determina di per sé l'annullamento dell'atto impositivo se non si dimostra un concreto pregiudizio sostanziale alla pretesa o al diritto di difesa.
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