Cassazione Penale, Ordinanza n. 12055/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che, con sentenza del G.I.P. di Milano, era stato condannato a mesi 4 e giorni 4 di reclusione per un reato collegato alla normativa sul reddito di cittadinanza; la Corte di appello di Milano aveva poi riformato parzialmente la decisione, riducendo la pena a mesi 4 di reclusione e confermando nel resto la condanna. In cassazione il difensore proponeva un solo motivo, deducendo erronea applicazione della legge penale: sosteneva che, dopo l'abrogazione del reddito di cittadinanza, dovesse ritenersi non più applicabile il reato contestato, ossia quello di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. n. 4 del 2019. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, perché l'effetto abrogativo previsto dalla disciplina sopravvenuta era espressamente differito dal legislatore e, quindi, l'art. 7 era ancora vigente per i fatti rilevanti nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'abrogazione della disciplina sul reddito di cittadinanza non avesse ancora prodotto effetti estintivi sulla norma incriminatrice applicata, poiché il legislatore aveva sospeso l'efficacia dell'abrogazione sino al 1 gennaio 2024. Conseguentemente è stata confermata la condanna già inflitta nei gradi di merito; inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, D.L. n. 4 del 2019
Norma incriminatrice ritenuta ancora applicabile al caso concreto, nonostante l'intervenuta riforma della disciplina sul reddito di cittadinanza, perché l'efficacia abrogativa era stata differita dal legislatore.
D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 2019
Atto normativo contenente il capo 1 richiamato dal ricorrente come asseritamente abrogato; la Corte esclude che l'abrogazione avesse già eliminato la rilevanza penale del fatto.
art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022
Disposizione che prevede l'effetto abrogativo della disciplina del reddito di cittadinanza, ma con efficacia sospesa sino al 1 gennaio 2024.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, la condanna pecuniaria consegue salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il legislatore collega l'abrogazione di una disciplina penale a una data differita di efficacia, la norma incriminatrice continua ad applicarsi ai fatti commessi prima di tale decorrenza.
- La mera entrata in vigore della legge che abroga una disciplina non basta, da sola, a escludere la punibilità se il testo legislativo prevede una sospensione o un differimento dell'effetto abrogativo.
- Un ricorso per cassazione che deduca l'inesistenza della rilevanza penale per sopravvenuta abrogazione è manifestamente infondato se la norma incriminatrice era ancora vigente ratione temporis.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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