Cassazione Penale, Ordinanza n. 15528/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza originaria per assoluta genericità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il detenuto ha proposto reclamo avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., la richiesta formulata ex art. 35-ter ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha riqualificato il reclamo in ricorso per cassazione. Nel ricorso si contestava la valutazione di inammissibilità, ma la Corte rileva che le doglianze erano manifestamente infondate e aspecifiche: il ricorrente si limitava a contestare genericamente le argomentazioni del magistrato, senza spiegare in cosa consistessero le specifiche condizioni detentive lesive e senza indicare concreti periodi di detenzione o attinenze con la vita carceraria negli istituti solo menzionati.
Norme richiamate
Consente la declaratoria di inammissibilità dell'istanza quando essa è radicalmente priva dei requisiti minimi di specificità o ammissibilità, senza necessità di contraddittorio pieno.
art. 35-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
Disciplina il rimedio compensativo in favore del detenuto per violazioni dei diritti connessi alla detenzione; nel caso concreto la richiesta è stata reputata troppo generica per essere esaminata nel merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Un'istanza o un reclamo fondati su violazioni connesse alla detenzione devono indicare in modo specifico i fatti allegati, i periodi di detenzione rilevanti e il nesso concreto con la vita carceraria; la mera elencazione di istituti penitenziari o doglianze generiche è insufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità è legittima quando l'atto introduttivo è assolutamente generico e non consente di individuare una concreta pretesa giuridica da sottoporre a valutazione.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che si limiti a ripetere affermazioni generiche contro la motivazione del giudice di merito è aspecifica e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
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