Cassazione Penale, Ordinanza n. 34719/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità assoluta delle censure sull'affermazione di responsabilità e la mancata critica specifica alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Dal testo risulta che l'unico motivo investiva l'affermazione di responsabilità penale, ma le doglianze sono state ritenute assolutamente generiche: si limitavano a mere enunciazioni, senza confrontarsi con le valutazioni di merito compiute dal giudice d'appello, che aveva motivato in modo puntuale e logico. Non venivano inoltre formulate specifiche richieste né indicate le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a sostegno.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ne contesta in modo specifico l'applicazione, ma solo in via generica l'affermazione di responsabilità.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'erronea affermazione di responsabilità in modo meramente assertivo, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e senza indicare specifiche ragioni di diritto e di fatto.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente una critica generica o l'enunciazione di dissenso rispetto alla decisione di merito.
- Quando il giudice di appello abbia reso una motivazione puntuale e logica, il ricorso che non si misuri con essa è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34713/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34714/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34715/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34716/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34717/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34718/2025 del 24/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →