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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34719/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità assoluta delle censure sull'affermazione di responsabilità e la mancata critica specifica alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Dal testo risulta che l'unico motivo investiva l'affermazione di responsabilità penale, ma le doglianze sono state ritenute assolutamente generiche: si limitavano a mere enunciazioni, senza confrontarsi con le valutazioni di merito compiute dal giudice d'appello, che aveva motivato in modo puntuale e logico. Non venivano inoltre formulate specifiche richieste né indicate le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a sostegno.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ne contesta in modo specifico l'applicazione, ma solo in via generica l'affermazione di responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'erronea affermazione di responsabilità in modo meramente assertivo, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e senza indicare specifiche ragioni di diritto e di fatto.
  • Le censure di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente una critica generica o l'enunciazione di dissenso rispetto alla decisione di merito.
  • Quando il giudice di appello abbia reso una motivazione puntuale e logica, il ricorso che non si misuri con essa è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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