Cassazione Civile, Ordinanza n. 14557/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del controricorrente, rilevando la sussistenza dei presupposti per l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato con quindici motivi la sentenza della Corte d’appello di Trento che aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trento dichiarativa del fallimento, pronunciata dopo la revoca dell’ammissione al concordato preventivo per asseriti atti di frode ex art. 173 l.fall. Nel corso del giudizio di legittimità, però, è sopravvenuta la chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 130, comma 2, l.fall.; il ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c., chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese. Il controricorrente ha accettato la rinuncia e ha rinunciato a sua volta al controricorso, aderendo alla richiesta di estinzione con spese compensate.
Norme richiamate
richiamato come base della revoca dell’ammissione al concordato preventivo per atti di frode, antecedente al fallimento dichiarato
richiamato per indicare la sopravvenuta chiusura del fallimento
richiamato quale norma sulla rinuncia al ricorso per cassazione
richiamato quale norma che consente l’estinzione del processo in caso di rinuncia e accettazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
implicitamente escluso nella sua applicazione, poiché la Corte afferma che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso e il controricorrente accetta la rinuncia, il processo si estingue ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- La sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare può costituire il presupposto fattuale che induce la parte a rinunciare al ricorso, ma non determina di per sé una decisione sul merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può dichiarare l’estinzione senza pronunciare sulle spese quando ne ricorrano i presupposti processuali indicati dalla sentenza.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente in ogni definizione del ricorso in cassazione, dovendo verificarsi i relativi presupposti legali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14489/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14491/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14498/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14499/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →