Cassazione Penale, Sentenza n. 39194/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Petrone impugnava la conferma, da parte della Corte d'Appello di Bari, della condanna per il reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis, della Legge 401/1989. Deduceva: (1) violazione di legge e insufficiente motivazione per non averlo assolto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., avendo egli mancato di precedenti irrevocabili per reati collegati al gioco e alle scommesse; (2) vizio di motivazione e mancata acquisizione di documenti decisivi (atto relativo a incidente di esecuzione con revoca per abolitio criminis di un decreto penale) idonei a consentire la concessione della sospensione condizionale della pena; (3) violazione degli articoli 163 e 166 c.p. in relazione a quanto sopra. In sede di cassazione il Pubblico Ministero chiedeva l'annullamento limitatamente alla causa di non punibilità e alla sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato, sulla base del certificato del casellario riportato in atti, che il ricorrente era stato già assolto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. in relazione a reato analogo. Ha precisato che, ai fini dell'ostatività per "abitualità" prevista dall'art. 131-bis, è necessario che l'autore abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello in esame; pertanto la presenza di un solo altro illecito non consente di configurare l'ostatività. Alla luce di ciò la Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato per cui Petrone era stato condannato e, per tale causa estintiva, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto inutile esaminare le altre censure alla luce dell'estinzione per prescrizione e ha richiamato l'orientamento che impedisce il controllo sulla motivazione quando sussiste una causa estintiva del reato.
Norme richiamate
Norma che definisce la fattispecie di reato per la quale il ricorrente era stato condannato; la Corte conferma che il procedimento riguarda tale disposizione
La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis (c.d. estinzione per particolare tenuità/causa di non punibilità per recidiva/abitudinarietà) non opera quando l'autore abbia commesso, oltre al reato in esame, almeno due ulteriori illeciti della stessa indole; la Corte ha interpretato che un'unica altra condotta non è sufficiente a escludere la causa di non punibilità e che le assoluzioni ex art. 131-bis possono essere considerate nel valutare l'abitualità
Richiamato nella doglianza del ricorrente in relazione alle modalità di applicazione dei benefici (menzionato come norma rilevante, interpretazione non sviluppata estensivamente nella motivazione riportata)
Richiamato nella doglianza in connessione con l'applicabilità di benefici o limiti alla sospensione condizionale (richiamo presente ma non approfondito nella motivazione riportata)
Richiamato come criterio: la Corte osserva che non sussistono, in modo assolutamente non contestabile, circostanze idonee ad escludere l'esistenza dei fatti, la commissione e la rilevanza penale, tali da consentire un'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., pertanto non è stato pronunciato un proscioglimento avente quella forma
Massime di principio
- La presenza di una causa estintiva del reato (es. prescrizione) rende superfluo, in Cassazione, il controllo sui vizi di motivazione della sentenza impugnata: il giudice di legittimità può rilevarla d'ufficio e annullare senza rinvio.
- L'assoluzione ex art. 131-bis c.p. e provvedimenti analoghi rilevano nell'esame dell'"abitualità": tuttavia l'abitualità richiede, oltre al reato in esame, almeno due ulteriori illeciti; un solo altro illecito non è sufficiente a escludere la causa di non punibilità.
- In presenza di documenti o provvedimenti (es. revoche per abolitio criminis) la difesa deve chiedere e far acquisire formalmente tali atti nel fascicolo; l'omesso esame può essere rilevante se incide sui presupposti per benefici (es. sospensione condizionale), ma la dichiarazione di estinzione del reato può comunque prevalere e rendere irrilevanti le altre censure.
- Quando il giudice di legittimità accerta che sussiste una causa estintiva intervenuta prima o durante il giudizio di cassazione, l'orientamento prevalente impedisce il rinvio per nuovo esame sul merito, poiché il rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligo di dichiarare l'immediata estinzione/proscioglimento.
- Per ottenere benefici come la sospensione condizionale della pena è importante documentare l'assenza di precedenti ostativi e produrre tutte le prove/attestazioni (es. certificato penale aggiornato, provvedimenti precedenti) già nella fase d'appello per consentire la valutazione completa del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39169/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39170/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39171/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39172/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39173/2023 del 27/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →