Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15437/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. La decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva negato le misure alternative è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Un soggetto condannato alla pena di anni cinque, mesi sette e giorni ventotto di reclusione per fatti di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti aveva chiesto l'applicazione di misure alternative alla detenzione ex artt. 47, 47-ter e 50 l. 354/1975. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza ritenendo il condannato ancora socialmente pericoloso e rilevando criticità sia sull'effettività del domicilio indicato per l'esecuzione della pena sia sulla situazione lavorativa. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., l'erroneità della decisione sostenendo che era stata comunque fornita la disponibilità del fratello ad ospitare il condannato e l'esistenza di una struttura disponibile ad avviare un inserimento lavorativo. La Corte rileva però che tali doglianze erano formulate in modo del tutto aspecifico, senza adeguata indicazione delle norme asseritamente violate né dei concreti elementi fattuali a sostegno, risolvendosi in una mera contestazione delle conclusioni del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro il provvedimento che nega una misura alternativa alla detenzione, il ricorso deve contenere censure specifiche, con puntuale indicazione dei profili normativi e degli elementi fattuali posti a fondamento della doglianza.
  • La mera contestazione delle conclusioni del tribunale di sorveglianza, senza critica argomentata della motivazione e senza confronto con le ragioni del provvedimento, integra un motivo aspecifico e non scrutinabile nel merito.
  • La deduzione di un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. richiede un effettivo sviluppo critico del ragionamento decisorio e non può risolversi in una semplice riproposizione della diversa lettura difensiva dei fatti.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.