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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19280/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena di uno degli imputati riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ma aveva confermato la responsabilità di entrambi per detenzione di cocaina in quantitativi molto elevati. A uno degli imputati era stata attribuita la detenzione di cocaina contenuta in uno zaino per kg 3,232, con principio attivo all'84%; all'altro, oltre a tale stupefacente, era stata attribuita anche la detenzione di ulteriore cocaina occultata nella cantina della propria abitazione, per un totale complessivo di kg 4,219. I ricorsi censuravano la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 d.P.R. 309/1990: uno dei ricorrenti deduceva violazione di legge perché la Corte d'appello avrebbe fondato l'aggravante solo sul dato quantitativo, senza considerare elementi personali e il contesto, e lamentava inoltre il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; l'altro deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto l'aggravante senza provare la sua conoscenza o la colpa nella sua ignoranza. In sintesi, si contestava sia la configurabilità dell'aggravante di ingente quantità sia il giudizio di comparazione sfavorevole sulle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la cui motivazione è stata reputata sufficiente e non illogica. Quanto all'aggravante dell'ingente quantità, la Corte ha valorizzato il superamento di oltre 2000 volte il valore soglia per le c.d. droghe pesanti, nonché le modalità della condotta e il complessivo compendio probatorio; ha inoltre richiamato il principio per cui, ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p., la circostanza aggravante può essere addebitata anche se ignorata per colpa. Quanto alle attenuanti generiche, è stato ribadito che il giudizio di comparazione è valutazione di fatto insindacabile se sorretta da motivazione non contraddittoria, e che il mancato riconoscimento può essere giustificato anche dalla mancanza di elementi positivi. Conseguentemente, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990

    richiamati come base della condanna per detenzione illecita di cocaina e per la circostanza aggravante dell'ingente quantità; la Corte conferma che il superamento del rilevante valore soglia e le modalità della condotta integrano l'aggravante.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    la circostanza aggravante è ritenuta sussistente per l'ingente quantità di stupefacente, desunta dal dato quantitativo e dal contesto fattuale; non è necessario che l'agente ne avesse conoscenza effettiva, essendo sufficiente l'ignoranza colposa.

  • art. 69 cod. pen.

    richiamato in relazione al giudizio di comparazione tra aggravante e attenuanti generiche; la motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti è stata ritenuta congrua.

  • art. 59, comma 2, cod. pen.

    la circostanza aggravante può essere posta a carico dell'agente anche se ignorata per colpa o erroneamente ritenuta inesistente per colpa.

  • art. 133 cod. pen.

    il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto che deve dar conto degli elementi ritenuti decisivi tra quelli indicati dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

Massime di principio

  • La circostanza aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti può essere desunta non solo dal dato ponderale in sé, ma anche dalle modalità della condotta e dal complessivo quadro probatorio, quando il quantitativo superi in modo macroscopico la soglia di riferimento giurisprudenziale.
  • Ai fini dell'addebitabilità di una circostanza aggravante non è necessaria la conoscenza effettiva dell'agente: è sufficiente che l'ignoranza della circostanza sia rimproverabile a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p.
  • Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è logica, non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti decisivi.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere validamente motivato anche con la sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza necessità di confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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