Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09659/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata non è stata annullata; la condanna per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 334 c.p. Il ricorso articolava tre motivi: i primi due contestavano i tratti costitutivi del giudizio di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella ricostruzione della fattispecie; il terzo deduceva l'intervenuta prescrizione. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e priva di incongruenze logiche; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, in presenza di recidiva ex art. 99, comma 2, c.p., la prescrizione sarebbe maturata solo dopo la decisione impugnata e quindi non era utile in sede di legittimità, anche per l'inammissibilità degli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base dell'imputazione, oggetto di contestazione e di censura in punto di configurabilità e qualificazione del fatto.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    La recidiva ritenuta nel caso concreto ha inciso sul calcolo della prescrizione, facendo maturare il termine dopo la decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e disattese con motivazione logicamente corretta e coerente con le risultanze processuali.
  • La contestazione della ricostruzione del fatto e della sua qualificazione giuridica, quando non evidenzi reali vizi di legittimità, non può tradursi in un nuovo giudizio di merito dinanzi alla Corte di cassazione.
  • La deduzione della prescrizione è infondata quando, per effetto della recidiva rilevante ai fini del termine prescrizionale, il relativo maturarsi intervenga solo dopo la decisione impugnata; in tal caso, se il ricorso è inammissibile per altri motivi, la prescrizione non rileva.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.