Cassazione Civile, Ordinanza n. 17472/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente equa riparazione)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio amministrativo promosso nel 2005 per il riconoscimento dell'indennità di trasferimento ex l. 86/2001, definito nel 2015 con decreto di perenzione dopo oltre dieci anni. Successivamente, nel 2012, la stessa parte ha agito per l'equa riparazione per irragionevole durata del processo. La Corte d'appello di Perugia aveva inizialmente rigettato la domanda per mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto; il precedente ricorso per cassazione era stato accolto e il decreto annullato per sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 54, comma 2, d.l. 112/2008. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo, ritenendo che nei giudizi amministrativi dichiarati perenti dovesse escludersi dal calcolo della durata rilevante il periodo successivo al 16/09/2010, con conseguente riduzione della durata ragionevole superata e liquidazione di un importo inferiore a quello richiesto. Il ricorrente ha allora denunciato violazione degli artt. 2 l. 89/2001 e 6 CEDU, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel non computare nel periodo rilevante anche il tempo successivo all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, pur trattandosi di giudizio poi definito con perenzione; in sostanza, ha contestato l'applicazione retroattiva della presunzione di insussistenza del danno introdotta solo con la l. 208/2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima del 1/01/2016, non può applicarsi la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata derivante dalla perenzione del giudizio amministrativo, introdotta dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), l. 89/2001 solo con la l. 208/2015. Tale presunzione, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare nei processi già pendenti, anche per evitare pregiudizi al diritto di azione e difesa. Di conseguenza, la successiva declaratoria di perenzione non può essere valorizzata, per i giudizi anteriori, come indice legale di insussistenza del danno, salvo che la carenza di pregiudizio risulti in concreto. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo; la Corte esclude che, per i giudizi introdotti prima del 1/01/2016, possa applicarsi retroattivamente la presunzione introdotta successivamente dalla l. 208/2015.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale sul diritto a un processo di durata ragionevole; la decisione ne valorizza la tutela effettiva contro l'irragionevole durata.
art. 54 d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008
Nel giudizio presupposto l'assenza dell'istanza di prelievo era stata in un primo momento utilizzata per negare l'equa riparazione, ma tale ragione ostativa è poi venuta meno per sopravvenuta illegittimità costituzionale.
art. 2, comma 2-sexies, lett. d), l. 89/2001
Introduce la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata nel caso di perenzione del giudizio amministrativo; la Corte afferma che essa non si applica ai giudizi di equa riparazione instaurati prima della sua entrata in vigore.
È la legge che ha introdotto la presunzione relativa di insussistenza del danno da irragionevole durata in caso di perenzione; non ha efficacia immediata sui giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore.
artt. 24 Cost. e 111 Cost.
Richiamati per escludere l'applicazione retroattiva di nuovi oneri probatori non prevedibili al momento della proposizione del ricorso, a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
Massime di principio
- Nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell'entrata in vigore della disciplina che collega la perenzione amministrativa a una presunzione di insussistenza del pregiudizio, tale presunzione non può essere applicata retroattivamente.
- La perenzione del processo amministrativo non esclude automaticamente il danno da irragionevole durata: nei giudizi anteriori alla nuova presunzione, il giudice deve valutare in concreto se il pregiudizio sussista.
- Una disposizione che introduca nuovi oneri probatori o una presunzione sfavorevole per il ricorrente non può operare immediatamente nei giudizi già pendenti quando ciò alteri in modo imprevedibile le condizioni di esercizio del diritto di azione e di difesa.
- In tema di equa riparazione, il calcolo della durata rilevante non può essere ridotto facendo discendere dalla successiva perenzione un indice legale di insussistenza del danno, se al tempo della proposizione del ricorso tale effetto non era previsto dall'ordinamento.
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