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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32488/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 640 c.p. e vizio di motivazione. Ha sostenuto che la responsabilità per il reato contestato al capo a) fosse stata affermata sulla base di una motivazione illogica e non rispettosa dei criteri di valutazione della prova, poiché non sarebbero stati individuati artifizi e raggiri idonei a superare la soglia del mero inadempimento contrattuale. Secondo la ricostruzione recepita dalla Corte d'appello, l'imputato aveva pubblicato, mediante artifizi e raggiri, un falso annuncio di locazione e aveva ricevuto somme a titolo di acconto senza consegnare l'immobile. La Corte d'appello aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e prive di intenti calunniatori, su riscontri documentali e tecnici relativi alla riconducibilità all'imputato dell'utenza telefonica e della carta di pagamento utilizzate, nonché sull'esistenza di un dolo iniziale, incidente sulla volontà negoziale della persona offesa e caratterizzante il contratto come strumento preordinato all'inganno. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché non si confrontava puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio, chiedendone una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Le memorie difensive depositate il 3 luglio 2026, in vista dell'udienza del 7 luglio 2026, sono state ritenute tardive ai sensi dell'art. 611 c.p.p. e non qualificabili come repliche, in mancanza di un previo deposito di memorie di controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo era formulato in termini generici, reiterava argomentazioni di merito già esaminate e disattese dalla Corte d'appello e mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove. Ha inoltre escluso la possibilità di prendere in considerazione le memorie difensive tardivamente depositate. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto denunciando violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a investire validamente la decisione impugnata.

  • art. 640 c.p.

    La condotta consistente nella pubblicazione di un falso annuncio di locazione, nella riscossione di acconti e nella mancata consegna dell'immobile è stata ritenuta dalla Corte d'appello, sulla base del dolo iniziale e degli artifizi e raggiri, riconducibile alla truffa contrattuale aggravata e non a un mero inadempimento.

  • art. 611 c.p.p.

    Le memorie e i motivi nuovi devono essere depositati entro il quindicesimo giorno libero antecedente l'udienza; il mancato rispetto del termine rende le memorie tardive e non esaminabili. La facoltà di replica, soggetta al termine di cinque giorni liberi, presuppone inoltre il previo deposito di memorie di controparte.

Massime di principio

  • È generico e inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a proporre una diversa lettura del medesimo compendio probatorio.
  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio già congruamente esaminato dal giudice di merito, né la mera reiterazione di argomentazioni già dedotte in appello e motivatamente disattese.
  • La riscossione di somme mediante un falso annuncio di locazione e la mancata consegna dell'immobile integrano la truffa contrattuale, anziché un mero inadempimento civile, quando gli artifizi e raggiri precedono o accompagnano la conclusione del contratto e il dolo iniziale incide sulla volontà negoziale della persona offesa.
  • Le memorie difensive depositate oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. non possono essere prese in considerazione; esse non sono qualificabili come repliche se manca un previo deposito di memorie della controparte.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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