Cassazione Penale, Sentenza n. 42350/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art.240‑bis c.p. di vari beni (auto, quote sociali di "Erbe Bianche s.r.l.", conto Bancoposta, altri beni), sostenendo: 1) violazione degli artt.321 e 325 c.p.p. e motivazione insufficiente per eccessivo ricorso alla motivazione per relationem e trascrizioni non pertinenti; 2) illegittimità dell'applicazione dell'art.240‑bis c.p. in assenza dei delitti presupposto tassativamente richiesti e carenza di prova dell'interposizione fittizia e del dolo specifico della ricorrente; 3) mancanza di adeguata motivazione sul periculum in mora riguardo al sequestro di quote societarie appartenenti a terzo estraneo al reato. La difesa evidenziava inoltre sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni e chiedeva la revisione dell'iter logico del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto i motivi generici o manifestamente infondati: ha confermato la liceità della motivazione del Tribunale del Riesame (anche se in parte per relationem), ha ritenuto sufficiente il quadro indiziario sul fumus commissi delicti rispetto al coniuge indagato e la sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi come fondamento della presunzione di illecita accumulazione prevista dall'art.240‑bis c.p.; ha inoltre stabilito che, alla stregua dell'art.240‑bis c.p., il periculum in mora può ritenersi in re ipsa una volta dimostrato il fumus e lo sproporzionamento, e che la successiva decisione che ha annullato l'ordinanza genetica rispetto a specifica contestazione (art.416‑bis) non incide sulla validità del sequestro in presenza di altre contestazioni aggravate idonee a far ricomprendere il caso nell'ambito dell'art.240‑bis.
Norme richiamate
Norma applicata come base procedurale per il sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che il provvedimento ispiri la misura in combinato con l'art.240‑bis c.p., senza vizi di motivazione tali da integrare violazione di legge.
"E' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza..."
La Corte interpreta l'art.240‑bis come disposizione che legittima la confisca e, di conseguenza, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche rispetto a beni intestati a terzi (coniuge) ove emerga sproporzione e disponibilità diretta o indiretta; in tali ipotesi il periculum in mora può ritenersi in re ipsa.
art.416 e art.416‑bis cod. pen.
Reati associativi indicati come delitti presupposto: la Corte ritiene che le imputazioni aggravate (art.416‑bis 1) relative ad alcuni capi consentano l'applicazione dell'art.240‑bis anche se una specifica contestazione è stata poi annullata in sede di riesame.
Richiamato come uno dei delitti presupposto connessi al quadro indiziario: la gravità indiziaria per tali reati contribuisce alla legittimazione del sequestro finalizzato alla confisca.
Richiamato dalla giurisprudenza sulla necessità o meno di autonoma valutazione del Tribunale del Riesame; la Corte sottolinea che per i provvedimenti del riesame possono dedursi vizi della motivazione, non un obbligo di completa autonoma rivalutazione come nell'adozione "inaudita altera parte".
Norma applicata per l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha imposto la misura prevista.
Massime di principio
- Un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art.240‑bis c.p. può riguardare beni intestati a terzi (es. coniuge) quando ricorra una sproporzione patrimoniale e un collegamento indiziario con i delitti presupposto; in tali casi opera una presunzione relativa di illecita accumulazione.
- In Cassazione, i rilievi sulla motivazione del giudice del riesame devono configurare una violazione di legge o una motivazione del tutto mancante/irragionevole; contestazioni di merito sui fatti o sulla valutazione degli elementi sono in larga parte inammissibili.
- La motivazione per relationem non è automaticamente nulla: è valutabile la sua sufficienza a spiegare l'itinerario logico del giudice; il tribunale del riesame non è sempre tenuto a una piena autonoma riesamina di tutti gli elementi come nel caso della misura adottata "inaudita altera parte".
- Il periculum in mora può essere ritenuto in re ipsa quando l'art.240‑bis è applicabile e sussistono fumus e sproporzione comprovata; tuttavia, il collegamento tra bene e attività criminosa richiede elementi che rendano probabile l'interesse o la disponibilità sull'illecito patrimonio.
- La sopravvenuta modifica o parziale annullamento di contestazioni penali a carico dell'indagato non necessariamente elimina la legittimità di un sequestro fondato anche su altre contestazioni aggravate che restano valide come presupposto per l'art.240‑bis.
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