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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09350/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per l'attività di parcheggiatore abusivo. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe risposto adeguatamente alle censure difensive e che mancava la prova del pagamento di un corrispettivo da parte degli automobilisti, elemento ritenuto necessario per integrare la fattispecie contestata. Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e privo di una critica analisi della motivazione impugnata; ha inoltre rilevato che la Corte di merito aveva fondato la decisione su elementi di prova logicamente congrui, valorizzando il fatto che l'imputato era stato colto nell'atto di dare indicazioni agli automobilisti per parcheggiare, oltre a segnalazioni pregresse e alla violazione di un DASPO urbano.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che i motivi non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. Ha anche escluso che potesse rilevare un'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, poiché l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria ex art. 129 c.p.p. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, cod. strada

    La fattispecie contestata riguarda l'attività di parcheggiatore abusivo; la Corte conferma che ai fini della responsabilità non è necessario, nel ragionamento difensivo censurato, la prova certa del pagamento di un corrispettivo ove la condotta sia provata in modo univoco dagli atti.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la declaratoria di cause di non punibilità rilevabili d'ufficio, tra cui la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • L. 27 settembre 2021, n. 134

    È richiamata quale intervento che ha innovato la disciplina della prescrizione per i reati commessi dopo il 31 dicembre 2019.

  • riforma Orlando

    Per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019 è indicato un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica della motivazione impugnata, è inammissibile.
  • La deduzione di vizio motivazionale richiede il puntuale confronto con le ragioni della decisione impugnata; non è sufficiente sostenere in modo generico l'insufficienza o l'erroneità della prova.
  • Quando la decisione di merito accerta in fatto una condotta inequivoca e logicamente incompatibile con la tesi difensiva, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione è congrua e non illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare d'ufficio la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, poiché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo che non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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