Cassazione Penale, Ordinanza n. 22397/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione completa, logica e non contraddittoria e che il ricorrente si limitasse a proporre una diversa ricostruzione fattuale non consentita in sede di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un'anziana vittima, sostenendo in sostanza una lettura alternativa dei fatti e cercando di riqualificare la vicenda come controversia di natura civilistica. Ha inoltre contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il diniego della sospensione condizionale della pena e l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano meramente ripetitivi delle censure di merito già esaminate e disattese dalla corte di appello.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con il solo rilievo dell'assenza di elementi positivi, senza necessità di prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p., rilevante per affermare che ai fini delle attenuanti generiche non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Norma di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata nel percorso argomentativo sulle attenuanti generiche.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il fatto, per la gravità del danno arrecato all'anziana vittima, non poteva considerarsi lieve.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito alla Corte di cassazione sostituire la propria valutazione del merito a quella compiuta dai giudici di merito, né riesaminare il fatto attraverso una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di appello.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui elementi decisivi ostativi o rilevi l'assenza di circostanze positive, senza dover confutare puntualmente ogni argomento difensivo.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza da solo non basta a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando, valutata la concreta offensività della condotta e il danno arrecato alla persona offesa, il fatto non possa qualificarsi come lieve.
Come è indicizzato
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