Cassazione Penale, Ordinanza n. 22391/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva definito con esito sfavorevole. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 5 c.p., sostenendo in sostanza che l'ignoranza della legge penale avrebbe dovuto essere valutata diversamente. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte ha rilevato che il primo motivo era una mera reiterazione di doglianze già formulate in appello, prive di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti valorizzando precedenti penali, mancata restituzione delle somme indebitamente percepite e durata della condotta; il terzo motivo è stato giudicato generico e indeterminato, perché non spiegava in concreto in cosa consistesse la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Norme richiamate
richiamato in relazione all'errore o ignoranza della legge penale; la Corte d'appello aveva escluso che l'ignoranza fosse inevitabile e la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con tale ratio
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità dei motivi di ricorso comporta inammissibilità
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di impugnazione deve indicare con chiarezza gli elementi alla base della censura; la genericità determina inammissibilità
richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone pedissequamente doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura relativa all'errore o ignoranza della legge penale non è ammissibile se si limita a una mera affermazione astratta e non attacca la ratio decidendi con cui il giudice di merito ha escluso l'inevitabilità dell'ignoranza.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi, quali precedenti penali, mancata restituzione del profitto e durata della condotta, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotta indicando in modo concreto quale domanda o quale specifico profilo decisorio sarebbe stato oltrepassato o omesso; una censura meramente assertiva e indeterminata è inammissibile.
Come è indicizzato
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