Cassazione Penale, Ordinanza n. 22392/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina e lesioni. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti e di una diversa valutazione di attendibilità delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. Con il secondo motivo ha lamentato l'eccessività della pena e la mancata concessione della diminuente di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Ha inoltre censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e l'entità dell'aumento per continuazione, ritenendo non congrua la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e completa. Ha giudicato manifestamente infondati i motivi sulla pena: la diminuente ex art. 62 n. 4 c.p. è stata esclusa per la non tenuità del danno; la pena è stata già determinata nel minimo edittale; le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado; l'aumento per continuazione è stato motivato in relazione alla gravità del reato, alle modalità della condotta e alle conseguenze per la persona offesa. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice della rapina contestata, senza contestazioni sulla sua astratta applicabilità, ma con doglianza in fatto respinta perché il giudice di merito ha motivato adeguatamente sull'affermazione di responsabilità
richiamato come norma incriminatrice delle lesioni contestate, con conferma della responsabilità sulla base della motivazione di merito
la diminuente del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta non applicabile perché il danno non era tenue
le circostanze attenuanti generiche risultavano già concesse dal primo giudice con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate
richiamato implicitamente tramite il riferimento all'aumento per continuazione, ritenuto congruo in relazione alla gravità del fatto e alle conseguenze per la persona offesa
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto, dell'attendibilità delle prove o una ricostruzione alternativa della vicenda storica, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La doglianza sulla responsabilità penale è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione tra la tesi difensiva e la motivazione del giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio di legge o un travisamento decisivo.
- La diminuente del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile quando la motivazione di merito dia conto della non tenuità del danno arrecato.
- Le attenuanti generiche non possono essere nuovamente pretese in cassazione quando risultino già concesse nel giudizio di merito.
- La congruità dell'aumento per continuazione è censurabile solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; se il giudice spiega l'aumento con gravità del fatto, modalità della condotta e conseguenze prodotte, la censura è infondata.
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