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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22393/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 21/10/2024 deducendo un solo motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sostanza, contestava il diniego del beneficio, sostenendo che la sua posizione dovesse essere valutata alla luce della concreta tenuità della condotta, nonostante la presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché, pur essendo in astratto compatibile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con reati avvinti dalla continuazione, il giudice di merito deve compiere una valutazione complessiva della fattispecie concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; nel caso esaminato, la Corte di appello aveva correttamente valorizzato la molteplicità dei reati come elemento ostativo alla particolare tenuità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è in astratto compatibile con reati uniti dal vincolo della continuazione, ma la sua applicazione richiede una valutazione complessiva della concretezza del fatto e può essere esclusa dalla pluralità delle condotte.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della particolare tenuità deve essere compiuta considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamata in modo implicito nel dispositivo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è automaticamente esclusa dalla presenza del vincolo della continuazione, ma richiede una verifica concreta della complessità della condotta e della sua eventuale episodicità.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve svolgere una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La pluralità dei reati commessi può costituire un elemento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, quando il complessivo disvalore della condotta escluda il carattere minimale della lesione.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoContinuazione

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