Cassazione Penale, Ordinanza n. 22345/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato dal GIP del Tribunale di Napoli con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per rissa, lesioni aggravate e porto senza giustificato motivo di un coltello. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 129 c.p.p., lamentando in sostanza che il giudice del patteggiamento non avrebbe verificato adeguatamente l'insussistenza di cause di proscioglimento e non avrebbe motivato sulla responsabilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non rientrasse nei limitati motivi di impugnazione ammessi contro la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché il ricorrente non deduceva questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione del giudice di merito era sufficiente, avendo richiamato un quadro probatorio adeguato e la confessione dell'imputato per escludere la ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la domanda implica rinuncia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti.
il giudice del patteggiamento deve verificare se emergano immediatamente cause di proscioglimento, ma il controllo di legittimità è limitato ai casi in cui la causa di non punibilità risulti evidente dal testo della sentenza.
limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata a sostegno della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamato nel testo come parametro per la verifica delle cause di proscioglimento immediato.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono consentite censure generiche sulla responsabilità o sulla motivazione se estranee a tali ipotesi.
- La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé motivo ammissibile di ricorso contro il patteggiamento, salvo che dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità non rilevata dal giudice.
- Nel rito del patteggiamento la motivazione del giudice può essere sintetica, purché dia conto dell'assenza di immediate cause di proscioglimento e risulti coerente con la rinuncia implicita dell'imputato alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è proposto fuori dai casi consentiti, la Corte dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
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