Cassazione Penale, Ordinanza n. 22390/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché, a fronte di una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta, non individuava in modo preciso le ragioni della censura. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 25/09/2024, con cui era stata affermata la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché non indicava specificamente quali elementi della motivazione di merito fossero erronei o illogici; in tal modo non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
indica il titolo di reato oggetto dell'affermazione di responsabilità: ricettazione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e non può essere generico o indeterminato; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autosufficiente nel delimitare i profili di censura alla sentenza impugnata; una critica meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La denuncia di vizio motivazionale non può limitarsi a contestare in astratto la decisione di merito, ma deve indicare con precisione quali passaggi della motivazione siano illogici, erronei o non confrontati con le risultanze processuali.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e il ricorso non individui in modo concreto le ragioni del dissenso, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del gravame senza entrare nel merito della responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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