Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23472/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma che lo aveva dichiarato colpevole del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316‑ter c.p.), sostenendo che, essendo le contribuzioni richieste ed ottenute dalla società semplice "Ozzastrera" e non dalla persona fisica, non sarebbe applicabile il divieto di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 senza un espresso provvedimento del tribunale di prevenzione che estenda i suoi effetti alla società. In subordine deduceva errore su legge diversa (errore sul precetto extrapenale) invocando l'art. 47 c. ter c.p., lamentando inoltre che il Tribunale non avrebbe valutato la memoria difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur riconoscendo l'autonomia soggettiva delle società semplici, nelle società di persone (e nella società semplice in particolare) mantiene rilievo la posizione giuridica dei singoli soci: gli articoli 67, 83 e 85 d.lgs. n. 159/2011 impongono l'obbligo di comunicazione da parte dei soci sulla sussistenza di cause ostative e pertanto l'imputato, quale socio e legale rappresentante, doveva comunicare di essere destinatario della misura di prevenzione; l'omissione ha consentito alla società di ottenere indebitamente i contributi. Inoltre l'errore sulla legge diversa non esclude il dolo se non sussiste un'ignoranza inevitabile della norma o un fondato comportamento degli organi amministrativi; tale situazione non è stata dedotta né provata. Conseguentemente la condanna per art. 316‑ter c.p. è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 316‑ter cod. pen.

    Reato contestato: indebita percezione di erogazioni pubbliche; integrato dall'omissione della comunicazione di una causa ostativa al ricevimento dei contributi.

  • art. 67 d.lgs. n. 159/2011

    «il tribunale, salvo quanto previsto all'art. 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di 5 anni».

    Stabilisce il divieto di ottenere contributi ed altre erogazioni per i destinatari di misure di prevenzione e prevede la possibilità di estendere tali divieti a terzi (compresi enti e società) mediante provvedimento del tribunale di prevenzione; nella pronuncia si è precisato che, anche in assenza di estensione formale, il socio di una società di persone ha l'obbligo di comunicazione previsto dalla normativa antimafia.

  • art. 68 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato in connessione con l'art. 67 come limite alla disciplina di estensione dei divieti; non è stato però decisivo nel caso concreto.

  • art. 83 d.lgs. n. 159/2011

    Normativa di coordinamento sulla comunicazione e gli obblighi per contratti pubblici e provvedimenti autorizzatori; usata per argomentare l'onere informativo nelle procedure pubbliche.

  • art. 85 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede specifici obblighi di comunicazione anche da parte dei singoli soci delle società di persone circa l'esistenza di cause di decadenza/sospensione/divieto di cui all'art. 67; la Corte ha richiamato la lett. e) per ritenere l'obbligo personale del socio.

  • art. 47 c. ter cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere errore su legge diversa che avrebbe prodotto un errore sul fatto; la Corte ha ritenuto che tale deduzione non sia provata né integra ignoranza inevitabile della norma.

  • art. 5 cod. pen.

    Principio per cui l'errore sul precetto non esclude il dolo se non si tratta di ignoranza inevitabile; applicato dalla Corte per escludere la scriminante dell'errore per il ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che dispone la condanna alle spese del ricorso rigettato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento.

Massime di principio

  • Se un soggetto sottoposto a misura di prevenzione partecipa o agisce per conto di una società di persone (es. società semplice), l'obbligo di comunicare la sussistenza della misura grava personalmente sul socio e l'omissione può integrare il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
  • La possibilità di estendere i divieti di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011 a terzi (imprese, associazioni, società) richiede normalmente un provvedimento del tribunale di prevenzione; tuttavia, nelle società di persone la posizione giuridica del singolo socio resta rilevante e può comportare l'imputabilità diretta dell'operato della società rispetto ai divieti antimafia.
  • L'errore su una norma extrapenale (errore sulla legge diversa) non esclude il dolo a meno che non sussista un'ignoranza inevitabile della norma o si possa fondare la convinzione sulla correttezza dell'interpretazione su atti chiari e autorevoli dell'amministrazione o su orientamenti giurisprudenziali pacifici; il professionista legale ha un obbligo di informazione.
  • Prima di richiedere o ricevere contributi pubblici/UE è prudente verificare lo stato personale (es. misure di prevenzione) dei soci e degli amministratori e adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa antimafia per evitare responsabilità penali e decadenze delle erogazioni.
  • La natura giuridica della società conta: nelle società di capitali la personalità giuridica è più netta e l'attribuzione delle posizioni soggettive può seguire regole diverse rispetto alle società di persone; valutare caso per caso e, in presenza di soggetti con pendenze o misure, considerare idonee garanzie o procedure di compliance.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.