Cassazione Civile, Ordinanza n. 29532/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposte e oneri accessori relativi all'iscrizione ipotecaria collegata a un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato nel 2005. La contribuente aveva ottenuto in primo grado e poi in appello il riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista per i finanziamenti a medio-lungo termine ex art. 15 d.P.R. n. 601/1973, sul presupposto che il rapporto avesse durata superiore a 18 mesi e che il finanziatore non potesse recedere ad nutum ma solo per inadempimento o giusta causa. In sede di rinvio, la CTR ha ritenuto, interpretando complessivamente il contratto di apertura di credito e il collegato contratto di conto corrente, che la clausola di recesso ad nutum non fosse effettivamente operante, perché sostituita dalla diversa volontà delle parti desumibile dal regolamento negoziale nel suo complesso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 15 ss. d.P.R. n. 601/1973, 1340, 1341 e 1384 c.c., nonché degli artt. 38 e 40 d.lgs. n. 385/1993, sostenendo che il finanziatore avrebbe invece potuto recedere ad nutum e che, pertanto, l'agevolazione non spettava.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'agevolazione ex art. 15 d.P.R. n. 601/1973, ciò che rileva è l'assunzione di un vincolo negoziale per un arco temporale minimo, mentre la verifica della presenza o meno di una clausola di recesso ad nutum e, soprattutto, l'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale costituiscono un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione ragionevole. Nel caso concreto, la CTR si era attenuta alle direttive del precedente rinvio, aveva esaminato congiuntamente il contratto di finanziamento e quello di conto corrente e aveva escluso in modo non illogico la reale operatività del recesso ad nutum. Di conseguenza, il motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito ed è stato dichiarato inammissibile; il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973
«le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine [...] sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative»
l'agevolazione spetta alle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine; rileva la presenza di un vincolo negoziale di durata minima, mentre una clausola di recesso ad nutum può escludere la natura medio-lunga del finanziamento.
i criteri letterale e sistematico devono essere utilizzati per interpretare il contratto nel suo complesso e ricostruire la volontà delle parti.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
ai fini fiscali la riqualificazione degli atti va compiuta considerando l'operazione economica complessiva risultante dal regolamento negoziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura dell'Agenzia era formalmente proposta per violazione di legge, ma in realtà pretendeva una nuova valutazione del contratto, attività preclusa in cassazione.
artt. 1340 c.c., 1341 c.c. e 1384 c.c.
richiamati nel ricorso per sostenere l'esistenza e l'efficacia delle clausole contrattuali di recesso, ma non ritenuti idonei a scardinare l'accertamento di merito.
artt. 38 e 40 d.lgs. n. 385 del 1993
richiamati a sostegno della disciplina dell'apertura di credito e del recesso dell'istituto finanziatore, senza incidere sul principio per cui l'applicazione dell'agevolazione dipende dall'assetto concreto del contratto.
art. 53 Cost.
l'agevolazione fiscale deve essere applicata in coerenza con il principio di capacità contributiva e con criteri di ragionevolezza, trattando in modo diverso fattispecie economicamente diverse.
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione fiscale per i finanziamenti a medio-lungo termine, è decisivo che il contratto attribuisca alle parti un vincolo negoziale di durata minima; se il regolamento contrattuale consente un recesso ad nutum effettivo in favore della banca, la durata del rapporto diventa incerta sin dall'origine e l'agevolazione non spetta.
- Se il giudice di merito, mediante interpretazione complessiva e sistematica del contratto o di contratti collegati, esclude la reale operatività del recesso ad nutum e ricostruisce una volontà negoziale incompatibile con la chiusura arbitraria del finanziamento, tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione, salvo il vizio di motivazione nei limiti consentiti.
- La verifica della spettanza di un beneficio fiscale va condotta sulla causa concreta dell'operazione economica, non sul solo nomen iuris del singolo atto, soprattutto quando più contratti sono collegati tra loro.
- In materia tributaria, situazioni economicamente diverse non possono essere trattate in modo identico: un finanziamento privo di facoltà di recesso ad nutum e uno che la preveda non sono fiscalmente equivalenti.
- La censura in cassazione che, pur formalmente dedotta come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova interpretazione del contratto e una rivalutazione del fatto è inammissibile.
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