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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20141/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere, a giudizio della ricorrente, i giudici attribuito fatti diversi da quelli contestati (uso di fatture "soggettivamente inesistenti" anziché "oggettivamente inesistenti"); (2) vizio per diniego di rinnovazione istruttoria rispetto all'esame, come prova sopravvenuta, del legale rappresentante della società che avrebbe effettivamente effettuato le prestazioni indicate in fattura; (3) vizio di motivazione e travisamento della prova perché la condanna sarebbe stata basata su meri indizi e su presunzioni tributarie derivanti da atti di accertamento fiscale non riscontrati in dibattimento; (4) vizio in ordine all'elemento soggettivo (dolo), ritenuto dedotto solo dalla consapevolezza del ritiro delle pelli presso la Manager Leather.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondate e coordinate le motivazioni delle decisioni di merito (tribunale e corte d'appello) secondo le quali: la ditta emittente (Guacci Giuseppe Import Export) era una "cartiera" inoperativa e dunque incapace di effettuare le prestazioni fatturate; le lavorazioni erano effettivamente operate dalla Manager Leather, le pelli venivano ritirate presso la Manager Leather e consegnate alla New Leather (presso la quale la società della ricorrente aveva locali in fitto), da cui la valutazione che le fatture erano utilizzate pur essendo l'emittente privo di capacità operativa. La Corte ha precisato che non si è trattato di decisione basata su mere presunzioni tributarie, ma su un complesso di elementi documentali, contabili e testimoniali valutati logicamente. Ha ritenuto legittimo anche il diniego della rinnovazione istruttoria, considerata superflua rispetto al quadro probatorio acquisito. Quanto al dolo richiesto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, la Corte ha confermato che la prova della consapevolezza dell'inconsistenza della prestazione e la finalità evasiva possono essere ricavate dal quadro fattuale (anche in termini di dolo eventuale). Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato la ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    L'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) è interpretato richiedendo la consapevolezza, da parte di chi utilizza il documento, che chi ha effettivamente reso la prestazione non ha fatturato il corrispettivo, con conseguente indebito vantaggio fiscale; il dolo specifico può essere anche configurato come dolo eventuale (accettazione del rischio evasivo).

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. d)

    Richiamato come criterio di censura per vizio di motivazione o violazione di legge a fronte dei motivi di cassazione; la Corte valuta se la deduzione lamentata integri profili sostanziali di legge o mera rivalutazione del merito.

  • Codice di procedura penale

    Norma sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte ricorda l'onere a carico del richiedente di dimostrare la necessità o la rilevanza decisiva della prova nuova/sopravvenuta; nel caso concreto la richiesta è stata ritenuta superflua rispetto al quadro probatorio.

  • Codice di procedura penale

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ribadisce che l'accertamento di una diversa forma di estrinsecazione della condotta non viola il contraddittorio se gli elementi su cui si fonda la decisione erano conoscibili dall'imputato e omogenei o prevedibili rispetto alla contestazione.

  • Codice di procedura penale

    Norma che prevede l'obbligo per il ricorrente in cassazione, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, di sostenere le spese del procedimento; applicata qui per la condanna della ricorrente alle spese.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Citato come esempio di presunzione tributaria (redditività delle movimentazioni bancarie); la Corte precisa che le presunzioni tributarie hanno una portata circoscritta e, in sede penale, non possono costituire da sole prova della commissione del reato ma possono assumere valore indiziario se corroborate da altri elementi.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    art. 2, commi 2 e 2-bis; art. 73, comma 3; art. 73, commi 5-bis e 5-quater; art. 52

    Esempi di disposizioni fiscali contenenti presunzioni o regole probatorie in ambito tributario (residenza fiscale, determinazione dei redditi, ecc.); la Corte sottolinea che tali presunzioni sono limitate e non esauriscono la prova penale senza riscontri probatori autonomi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma sulla presunzione di cessione e acquisto di beni (IVA); citata nel contesto delle presunzioni tributarie che non possono da sole fondare la responsabilità penale.

  • Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102)

    Richiamato tra le norme contenenti presunzioni utilizzate in ambito tributario (evasione per investimenti esteri non dichiarati); serve a illustrare la natura e i limiti delle presunzioni fiscali nel processo penale.

Massime di principio

  • La qualificazione della controparte (es. 'cartiera' o impresa effettiva) può essere desunta da un complesso di elementi documentali e testimoniali (verifiche fiscali, assenza di organico, locazioni di spazi limitati): non si tratta necessariamente di mere presunzioni se esistono riscontri concreti.
  • Le presunzioni tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire da sole prova della commissione di un reato penale: in sede penale sono utilizzabili solo se integrate da elementi probatori autonomi e coerenti.
  • La trasformazione, nel corso del processo, della forma descrittiva della condotta contestata (es. soggettivamente vs oggettivamente inesistente) non viola il contraddittorio né il principio di correlazione accusa-sentenza se l'imputato ha potuto conoscere gli elementi decisivi e difendersi.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (assunzione di prova nuova) deve dimostrare la rilevanza e la necessità della prova rispetto al quadro probatorio: se la prova sarebbe superflua rispetto agli elementi già acquisiti, il diniego è legittimo.
  • Il dolo nei reati tributari (art. 2 d.lgs. 74/2000) può essere provato anche tramite il cosiddetto dolo eventuale: l'accettazione del rischio che l'uso di fatture inesistenti comporti evasione è compatibile con la configurabilità del reato.
  • In Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del merito: i motivi che chiedono diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili se non indicano un travisamento palese e non controvertibile della prova.

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