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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20001/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania dell'11/04/2025, che aveva parzialmente riformato in favore dell'imputato la sentenza di primo grado. Il ricorrente denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la revoca della pronuncia che aveva ritenuto la tacita remissione della querela presentata dal direttore del supermercato "Ipercoop" e, conseguentemente, l'improcedibilità del delitto contestato nel capo A); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7), c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p. Il fatto originario era qualificato con riferimento agli artt. 110, 56, 624, 625 n.7 c.p.; la condotta era stata commessa il 15/12/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che, tenuto conto degli atti interruttivi e delle cause di sospensione, il termine di prescrizione massimo per il reato tentato era di sette anni e sei mesi e che, con le sospensioni indicate, la prescrizione si era definitivamente perfezionata al 14/06/2025, quindi successivamente alla sentenza di appello (11/04/2025) ma prima della decisione di legittimità. Richiamando l'art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha dichiarato operante la causa estintiva (prescrizione) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato. La Corte ha altresì precisato che la formula di proscioglimento nel merito prevista dall'art. 129, co. 2, può essere adottata in Cassazione solo se l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato risultano in modo evidente dagli stessi elementi valutati nei provvedimenti impugnati; tale condizione non sussisteva, quindi la declaratoria di estinzione è stata adottata piuttosto che un proscioglimento di merito.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624, 625 n.7, cod. pen.

    Norme materialmente richiamate per la qualificazione del fatto (concorso di persone, tentativo, reati di furto/rapina e aggravante specifica). Sono la base dell'imputazione e del calcolo della responsabilità, ma la loro valutazione di merito è stata superata dalla valutazione sulla prescrizione.

  • art. 131‑bis, cod. pen.

    Causa di non punibilità invocata dal ricorrente; la Corte ha rilevato la questione ma non ha adottato un proscioglimento fondato su tale causa perché la declaratoria finale è stata determinata dall'estinzione del reato per prescrizione.

  • artt. 157, 160, 161, cod. pen.

    Richiamate ai fini del computo del termine di prescrizione (massima estensione del termine per il reato tentato), tenuto conto degli atti interruttivi e delle cause di sospensione; dalla loro applicazione è derivata la data di perenzione del reato (14/06/2025).

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità (estintive) anche in Cassazione; la norma autorizza la Corte a dichiarare l'estinzione del reato quando la causa è rilevabile dagli atti del processo e impone che il proscioglimento di merito sia adottato solo se l'innocenza o l'insussistenza del fatto risultano in modo evidente dagli stessi elementi esaminati nel giudizio impugnato.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si perfeziona dopo la pronuncia d'appello ma prima della decisione di Cassazione, la Corte è tenuta a dichiarare l'estinzione del reato e può annullare la sentenza senza rinvio.
  • L'art. 129 cod. proc. pen. si applica in Cassazione: le cause di non punibilità ed estintive rilevabili dagli atti devono essere dichiarate immediatamente, ma il proscioglimento nel merito è consentito solo se l'innocenza o l'insussistenza del fatto risultano in modo evidente dagli stessi elementi del processo.
  • La Corte di Cassazione non può compiere nuove indagini o accertamenti di merito per trasformare un annullamento per prescrizione in un proscioglimento di merito; il sindacato è limitato agli elementi già presenti nel giudizio impugnato.
  • Nelle impugnazioni è fondamentale il calcolo preciso dei termini di prescrizione (inclusi atti interruttivi e cause di sospensione): un'estinzione sopravvenuta può determinare la chiusura del processo a favore dell'imputato anche se le questioni di merito non risultano del tutto risolte.
  • Le doglianze relative a remissione della querela, aggravanti o cause di non punibilità possono rimanere rilevanti, ma se la prescrizione è intervenuta la declaratoria di estinzione prevale a meno che non sia possibile un proscioglimento di merito evidente dagli atti.

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