Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per reati connessi a sostanze stupefacenti (capi U), V) e T)) e possesso non autorizzato di munizioni. I principali censure erano: (1) travisamento della prova per presunta erronea valutazione delle dichiarazioni del coimputato Giuseppe Tarantino (contraddizioni sul colore e sulla data di collocamento della valigia/zaino con lo stupefacente) e della consulenza tecnica sulla consistenza/attività del principio attivo; (2) violazione delle regole di valutazione della prova e decisione fondata su mere congetture, particolarmente riguardo all'esclusiva disponibilità della soffitta dove fu rinvenuto lo stupefacente; (3) omessa valutazione/omessa pronuncia sulla istanza difensiva, formulata in udienza di discussione, di sostituzione della pena detentiva con misure alternative (detenzione domiciliare).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha rigettato: ha ritenuto che le doglianze sul travisamento della prova fossero inammissibili perché introdotte in Cassazione ex novo (principio della cd. "doppia conforme" e limiti della cognizione di legittimità sul travisamento), e che la critica generale sulla valutazione complessiva delle prove fosse aspecifica e infondata rispetto al canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena, perché la stessa non era stata proposta con l'atto di appello o con motivi nuovi e, secondo la disciplina vigente (art.598-bis e relative modifiche), non era obbligo della Corte motivare su istanza sollevata per la prima volta in udienza. Conseguentemente il rigetto comporta la conferma pratica degli esiti di merito (condanna già pronunciata in abbreviato e la continuazione con precedente sentenza) e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico stupefacenti)
Applicato per la qualificazione dei reati relativi alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi U) e T)); la Corte ha confermato la riqualificazione operata in merito al capo T) sotto il comma quinto dello stesso art.73
art.697 c.p.
Riferito alla contestazione per possesso non autorizzato di munizioni (capo V); la Corte ha ritenuto integrata la responsabilità in ordine a tale fattispecie
art.444 c.p.p.
Richiamato in relazione alla sentenza precedente (n.2285/2023) con la quale era stata applicata pena su richiesta; la Corte ha disposto la continuazione delle pene con la precedente pronuncia
art.606 c.p.p.
Norma invocata dalla difesa per i motivi di cassazione (lett. b) ed e)); la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità dei motivi, in particolare quelli per travisamento della prova
art.192 c.p.p.
Richiamato in relazione alle regole di valutazione della prova; la Corte ha osservato che la mera critica valutativa è insufficiente, occorre dimostrare manifestà illogicità o violazione della regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio
art.533 c.p.p.
Il principio dell'accertamento "al di là di ogni ragionevole dubbio" è stato richiamato come criterio cui i giudici di merito devono attenersi nella valutazione complessiva delle prove
art.598-bis c.p.p., come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n.31
riferimento normativo alla disciplina post-riforma sulla trattazione dell'appello e sui termini/forme per esprimere consenso alla sostituzione della pena
La Corte ha ritenuto che, dopo la riforma, la richiesta di sostituzione della pena debba essere devoluta in appello con atto di impugnazione o motivi nuovi; non è sufficiente proporla per la prima volta solo in udienza di discussione (a seconda delle forme partecipate o meno)
art.20-bis c.p. e artt.53 e ss. L. 24 novembre 1981, n.689 (richiamati dalla difesa)
La difesa richiamava tali disposizioni come possibile base per sanzioni sostitutive; la Corte ha precisato che precedenti favorevoli richiamati dalla difesa si riferivano alla disciplina transitoria (art.95 d.lgs.150/2022) non applicabile al caso concreto
art.95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (citato in motivazione)
Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
La Corte ha spiegato che la portata transitoria di tale norma è stata invocata dalla difesa in altri precedenti, ma non trova applicazione nel procedimento nato dopo l'entrata in vigore del decreto nel caso di specie
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n.186 (richiamata)
Utilizzata dalla Corte di legittimità nella valutazione dell'onere di condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella proposizione del ricorso ma comunque ha determinato una somma equitativa di € 3.000,00
Massime di principio
- Il motivo per travisamento della prova in Cassazione è ammesso solo entro limiti stringenti (cd. "doppia conforme"): il ricorso deve indicare l'atto processuale, l'elemento fattuale incompatibile con la sentenza, dimostrarne la verità ed illustrare come esso comprometta in modo decisivo la motivazione; non è ammesso introdurre in Cassazione elementi o valutazioni non dedotte in sede di appello
- La critica generica alla valutazione delle prove ("non convincente" o "congetturale") è inammissibile se non è dimostrata la manifesta illogicità, la contraddittorietà o la violazione del parametro dell'al di là di ogni ragionevole dubbio previsto dall'art.533 c.p.p.
- Le istanze relative a sostituzione della pena o applicazione di sanzioni alternative devono essere presentate nei termini e nelle forme previsti dalla disciplina processuale vigente (es. art.598-bis c.p.p. dopo la riforma): se non sono inserite nell'atto di appello o in motivi nuovi, la Corte non è tenuta a motivare l'eventuale mancata concessione quando la richiesta è formulata per la prima volta in udienza
- Nei giudizi abbreviati e nelle valutazioni basate su compendi indiziari e dichiarazioni unidirezionali (es. dichiarazioni autoaccusatorie/eteroaccusatorie), i giudici di merito hanno ampia discrezionalità valutativa; la revisione in Cassazione è molto limitata e richiede errori logico-giuridici evidenti
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese e anche l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende; la misura è valutata equitativamente dal giudice anche alla luce della giurisprudenza costituzionale
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