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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20012/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per contrabbando (art. 291-bis e 291-ter del d.P.R. 23/01/1973 n. 43 in relazione all'art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995) contestando: 1) l'assimilazione dei liquidi per sigarette elettroniche al tabacco lavorato estero e la sussistenza probatoria che i 17 fusti contenessero prodotti utilizzabili per inalazione; 2) la mancanza dell'elemento soggettivo dato che egli era un mero autista straniero privo di conoscenza della normativa e senza interesse a evadere accise; 3) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto alla luce della sua condizione di incensurato, collaborazione, status di dipendente senza autonomia decisionale e difficoltà linguistiche; 4) l'illegittimità della confisca perché non vi sarebbe stata attività di contrabbando a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte di appello di Bari (che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado concedendo la sospensione condizionale della pena detentiva). La Cassazione ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 291-bis ai liquidi per sigarette elettroniche alla luce dei rinvii operati dall'art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995 e dei provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ha condiviso la valutazione probatoria sui fatti (700 litri occultati, mancanza di documentazione idonea, occultamento tra basole) e ha ritenuto non assodata l'assenza di colpevolezza soggettiva del conducente. Ha escluso la particolare tenuità per l'entità e le modalità dell'illecito e ha confermato la confisca ex art. 301 d.P.R. n. 43/1973 (obbligatoria nei casi di contrabbando e applicabile anche ai mezzi atti allo stivaggio fraudolento). Il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese del procedimento di cassazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-bis, comma 1

    La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di contrabbando anche ai liquidi per sigarette elettroniche tramite il rinvio previsto dall'art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995 e le procedure tecniche dell'Agenzia delle Dogane; l'art. 291-bis punisce l'introduzione/trasporto di tabacco lavorato estero oltre soglia convenzionale e, per equivalenza, può riguardare i liquidi da inalazione.

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-ter

    Norma richiamata nella contestazione penale relativa alle modalità e conseguenze del contrabbando; utilizzata nel quadro complessivo della qualificazione del reato insieme all'art. 291-bis.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 62-quater (commi 1-bis e 7-bis)

    Questi commi operano il collegamento normativo che consente di estendere l'equivalenza di consumo al fine di considerare i liquidi per inalazione come equiparabili a quantità convenzionali di sigarette tradizionali; la Corte li considera "norme penali in bianco" integrate dai provvedimenti amministrativi dell'Agenzia delle Dogane.

  • Direttiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 11038/RU del 25/01/2018 (richiama la direttiva n. 6615 del 10/01/2015)

    1 ml. di prodotto liquido da inalazione equivale al consumo di 5,63 sigarette convenzionali

    La direttiva fornisce il criterio tecnico di equivalenza tra volume di liquido e numero convenzionale di sigarette; la Corte l'ha utilizzata per quantificare l'entità del carico (700 litri = circa 3.941.000 sigarette convenzionali) e per applicare la disciplina penale del contrabbando.

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301

    nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci, ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare

    La confisca è conseguenza obbligatoria del reato di contrabbando; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la confisca dell'automezzo e del corpo di reato date le modalità di occultamento e la destinazione al trasporto fraudolento.

  • Nota prot. 102913/RU dell'8 agosto 2019 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

    Richiamata dalla difesa per sostenere che i liquidi non possono essere automaticamente assimilati al tabacco lavorato estero; la Corte ha comunque ritenuto prevalenti le direttive tecniche e la prassi amministrativa che stabiliscono l'equivalenza e l'applicabilità della disciplina penale.

Massime di principio

  • I liquidi per sigarette elettroniche possono essere considerati rilevanti ai fini del reato di contrabbando quando le norme amministrative (direttive dell'Agenzia delle Dogane) stabiliscono criteri di equivalenza: pertanto è essenziale verificare l'esistenza e l'applicabilità di tali provvedimenti.
  • La mancanza di documentazione di tracciabilità, l'occultamento del carico e la non dichiarazione presso controlli doganali sono elementi forti che consentono al giudice di ritenere sussistente il contrabbando e di attribuire responsabilità anche al conducente/autista, salvo prova convincente della sua estraneità.
  • Lo status di mero dipendente o conducente non esclude automaticamente responsabilità penale: occorre documentare in modo stringente l'assenza di conoscenza e la impossibilità oggettiva di conoscere/decidere sulla merce trasportata (istruzioni, deleghe scritte, presenza di terzi responsabili, prova di coercizione).
  • La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la quantità è elevata e le modalità (occultamento, luogo e momenti del caricamento) rivelano una risoluzione criminosa significativa; la valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per illogicità manifesta.
  • La confisca del corpo di reato e dei mezzi atti allo stivaggio fraudolento è prevista ex lege nei casi di contrabbando e può essere disposta indipendentemente dalla titolarità del mezzo.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe prioritariamente: acquisire e produrre documentazione di tracciabilità e istruzioni del datore di lavoro; documentare l'effettiva impossibilità di conoscere la natura del carico (rapporti di lavoro, ordini scritti, presenza di interprete); contestare l'applicabilità tecnica delle direttive con perizie chimiche/tecniche quando rilevante; valutare l'opportunità di sollevare questioni di determinazione normativa solo se esistono solide basi giuridiche/metodologiche.

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