Cassazione Penale, Sentenza n. 12391/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorrente deduce: a) errata individuazione della pena della nona sentenza (non corretta applicazione della diminuzione di un sesto ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p.); b) illegittimità del metodo usato dal giudice dell'esecuzione che ha preso a riferimento la pena complessiva di una sentenza contenente più reati uniti in continuazione, anziché 'scorporare' i singoli reati e prendere come pena base la più grave tra quelle inflitte per ciascun reato isolato; c) aumenti per continuazione ingiustificati, non distintamente motivati, e in alcuni casi sproporzionati o superiori alle pene originarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto errata la metodologia adottata dal G.i.p., annullando l'ordinanza con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Modena (in diversa persona). Ha disposto che, nel nuovo giudizio, il giudice dell'esecuzione debba idealmente scorporare i reati uniti in ciascuna sentenza, individuare il reato più grave al netto di eventuali riduzioni per riti alternativi (es. art. 442, comma 2-bis c.p.p.), assumere la pena relativa a quel singolo reato quale base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, assicurando proporzionalità e che gli aumenti non superino quelli risultanti nelle sentenze irrevocabili. Ha inoltre precisato che deve essere applicata la riduzione di un sesto, ove spettante, calcolata esattamente sulla pena originaria.
Norme richiamate
Norma invocata come motivo di ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto fondata la censura procedurale e di motivazione sollevata ai sensi di tale articolo.
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede una riduzione della pena (menzionata dalla Corte come diminuzione di un sesto) con riferimento ai riti alternativi o applicazioni concordate; la Corte ha dichiarato che la riduzione, se spettante, va calcolata esattamente e considerata nel nuovo conteggio della pena per continuazione.
Norma sulle modalità di quantificazione dell'aumento per la continuazione; la Corte richiama che gli aumenti devono essere operati distintamente per ciascun reato satellite, motivati in relazione alla loro entità e senza superare gli aumenti risultanti nelle sentenze irrevocabili.
Richiamato in relazione alle sentenze di applicazione della pena (patteggiamenti) presenti nel fascicolo; la Corte tiene conto delle riduzioni derivanti da riti alternativi/accordi ai fini del calcolo della pena base.
Massime di principio
- Quando si devono determinare le conseguenze della continuazione tra più sentenze che comprendono titoli con reati già uniti in continuazione, il giudice dell'esecuzione deve prima 'scorporare' idealmente i reati contenuti in ciascuna sentenza.
- La pena base di partenza per il computo della continuazione è la pena relativa al singolo reato più grave, valutata al netto di eventuali riduzioni per riti alternativi (es. diminuzione di un sesto per determinate ipotesi). Non si può prendere come base la pena complessiva di una sentenza che già riunisce più reati.
- Gli aumenti per continuazione devono essere calcolati e motivati distintamente per ciascun reato satellite; la motivazione deve consentire di verificare la proporzione rispetto alle pene già inflitte e impedire un cumulo materiale delle pene.
- Per i reati già giudicati in cognizione e riportati in sentenze irrevocabili, il giudice dell'esecuzione non può fissare aumenti superiori a quelli risultanti da tali sentenze.
- In sede di riesame su ricorso, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre il rinvio a diverso giudice dell'esecuzione affinché applichi correttamente i criteri di scorporo, determinazione della pena base e motivazione degli aumenti.
- Occorre sempre verificare e contabilizzare con precisione eventuali sconti o diminuzioni derivanti da riti alternativi o applicazioni della pena (patteggiamenti), perché incidono direttamente sul calcolo della pena complessiva per continuazione.
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