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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6831/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caponigro, amministratore della C.A.D.A. S.r.l. titolare della sala scommesse Planet Win 365 di Battipaglia, impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, pur avendo in primo grado dichiarato la sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 4 L. n. 401/1989 (riscossione di scommesse per conto di allibratore estero privo di concessione e senza autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.), aveva dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Nel ricorso per cassazione denunciava violazione di norme penali e vizio di motivazione per non aver disapplicato la normativa interna in caso di contrasto con gli artt. 43 e 49 TUE, sostenendo che l'allibratore estero SKS (Planetwin 365) era stato discriminato nell'assegnazione delle concessioni e che era comunque intervenuta l'adesione di SKS alla procedura di regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, L. n. 190/2014; inoltre deduceva che nei locali l'attività era già regolarmente esercitata dal precedente amministratore e che l'autorizzazione rilasciata poco dopo dimostrava l'inesistenza dell'illecito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la condotta integra il reato di cui all'art. 4 L. n. 401/1989 quando un operatore italiano raccoglie o intermedia scommesse senza la prescritta autorizzazione di polizia (art. 88 T.U.L.P.S.), anche se collega l'attività a un allibratore estero privo di concessione. Ha ritenuto irrilevanti, in assenza di prove, le allegate discriminazioni subite dall'allibratore estero e ha sottolineato l'autonomia dell'attività del centro italiano: pertanto la mancanza dell'autorizzazione al tempo della contestazione (19/06/2017) è elemento decisivo. Ha confermato che l'autorizzazione del Questore è stata rilasciata il 05/10/2021, successiva ai fatti, e quindi non esonerava il ricorrente. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401

    Prevede la sanzione per la raccolta di scommesse per conto di allibratore estero senza le necessarie autorizzazioni; la giurisprudenza interpreta questa norma come applicabile anche quando l'attività è svolta per conto di un operatore straniero privo di concessione, salvo prova che la mancanza della concessione derivi da illegittima esclusione dalle gare

  • art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931, n. 773)

    Richiede la licenza/autorizzazione di polizia per esercitare la raccolta di scommesse; la mancanza di tale titolo in capo all'operatore italiano integra il reato, indipendentemente dalle vicende dell'allibratore estero

  • art. 131-bis cod. pen.

    Consente la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nel caso di specie la Corte d'appello aveva applicato tale disposizione in primo grado, ma la Cassazione ha esaminato e ritenuto comunque infondati i motivi di ricorso relativi alla primarietà delle questioni comunitarie

  • art. 1, comma 643, L. 23/12/2014, n. 190

    Prevede una procedura di regolarizzazione per operatori stranieri; la sua adesione deve essere provata e, se non comprovata in relazione al momento dei fatti, non esime dall'illiceità della raccolta senza autorizzazione

  • Artt. 43 e 49 TUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)

    Riguardano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi; la Cassazione ha ricordato che, seppure rilevanti in astratto, tali principi non esonerano l'operatore italiano dalla necessità del titolo autorizzativo salvo che sia dimostrata la discriminazione dell'operatore estero nella gara per le concessioni

Massime di principio

  • La responsabilità penale dell'operatore che raccoglie o intermedia scommesse in Italia è autonoma rispetto alle vicende dell'allibratore estero: l'assenza di autorizzazione dell'operatore italiano integra il reato a prescindere dalla situazione del bookmaker straniero, salvo prova concreta di esclusione illegittima dell'operatore estero dai bandi
  • Per far valere eccezioni fondate su diritto UE (es. discriminazione di un allibratore estero) è necessario fornire prove specifiche e temporali che colleghino l'illegittima esclusione alle conseguenti mancanze autorizzative; mere asserzioni generiche non sono idonee
  • La data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa è cruciale: un titolo rilasciato dopo i fatti non retroagisce a scagionare chi operava senza autorizzazione al momento della condotta
  • L'adesione a procedure di regolarizzazione previste dalla legge nazionale deve risultare dimostrata con atti formali per avere efficacia liberatoria rispetto a responsabilità pregresse
  • L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) può incidere sulla punibilità ma non cancella la valutazione sulla sussistenza del reato; le questioni di diritto sostanziale e l'onere probatorio rimangono rilevanti anche quando si discute la non punibilità

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