Cassazione Penale, Sentenza n. 34068/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto in abitazione con effrazione. Il primo motivo deduce vizio di motivazione sostenendo che non vi era prova certa che l'effrazione (rottura del vetro e forzatura della porta finestra) fosse stata compiuta dalla ricorrente, la quale avrebbe potuto entrare dopo o approfittare dell'effrazione realizzata da altri. Il secondo motivo contesta il trattamento sanzionatorio ritenendo che la pena non abbia tenuto conto dello scarso valore della refurtiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse logicamente dimostrato la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose (effrazione) e che tale aggravante è di natura oggettiva e si comunica agli altri partecipi anche se solo alcuni hanno materialmente compiuto l'effrazione; la presenza della ricorrente nell'appartamento poco dopo l'effrazione dimostra la consapevolezza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura circa la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, dato che il merito aveva valutato la refurtiva come di valore rilevante (anello e collana di perle). Perciò il ricorso è stato rigettato e dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'aggravante della violenza sulle cose (effrazione) è di natura oggettiva e si comunica ai coautori del reato: non è necessaria la prova che ciascun partecipante abbia compiuto materialmente l'effrazione
Principio di determinazione della pena base, richiamato per ricordare che la scelta del giudice di merito nella misura della pena rientra nella sua discrezionalità e va rispettata se non illogica o arbitraria
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato correttamente tali criteri
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di sintesi dei motivi di ricorso nei limiti di legge; il ricorso è stato presentato nei termini di indicazione sintetica ma non ha superato il vaglio di merito
Norma che prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità determinata dalla colpa del ricorrente, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; applicata per la declaratoria di inammissibilità totale
Giurisprudenza citata
Sez. 5 n. 16937 del 6/04/2011; Sez. 5 n. 5582 del 30/09/2013
Principi di diritto confermati: la comunicabilità dell'aggravante di violenza sulle cose e il limite della cassazione nel rivedere la valutazione di merito sulla congruità della pena
Massime di principio
- L'aggravante per effrazione in un furto in abitazione è di natura oggettiva e, una volta accertata l'effrazione, si applica anche agli altri partecipanti al reato anche se non si prova che tutti abbiano materialmente eseguito l'effrazione
- La presenza dell'imputato sul luogo poco dopo l'effrazione può essere valutata come elemento che dimostra consapevolezza dell'effrazione e giustifica l'attribuzione dell'aggravante
- In cassazione non è ammesso riesaminare i fatti e le prove in chiave sostitutiva rispetto al giudice di merito se la valutazione è logica e motivata; le censure che ripropongono argomentazioni già valutate e respinte sono generalmente inammissibili
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo gli articoli 132 e 133 c.p.; la Corte di legittimità interviene solo se vi è arbitrio o illogicità evidente
- La declaratoria di inammissibilità per colpa può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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