Cassazione Penale, Sentenza n. 5886/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello denunciando, in via generale: errata interpretazione della legge processuale (artt. 192, comma 2 e 533 c.p.p.), carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e c.p.p.) con riferimento alla valutazione del compendio indiziario utilizzato per ritenere la partecipazione individuale ai singoli episodi e per l'accertamento del delitto associativo (mancanza di elementi strutturali della sodalità e di "affectio" tra i partecipi; sovrastima del valore probatorio dei tracciamenti telematici). Motivi specifici: Colucci contestava la dosimetria e l'applicazione degli aumenti per continuazione (con riferimento all'art. 81 c.p.); Pompa censurava la dosimetria (artt. 133 e 63, comma 4 c.p.) per discostamento immotivato dal minimo edittale e per l'aumento riferito alla recidiva qualificata; Valente deduceva nullità processuali (art. 521 c.p.p.) sostenendo di essere stato in primo grado condannato anche per reati a lui non contestati; La Gatta lamentava l'esclusione immotivata delle attenuanti generiche e della minima efficacia causale (art. 114 c.p.) e una sanzione eccessiva rispetto al minimo edittale; Gaudiano riproponeva le censure comuni e chiedeva, separatamente, la sostituzione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per difetto assoluto di specificità dei motivi. I giudici di legittimità hanno ritenuto che le censure consistessero nella mera riproposizione di questioni di merito già valutate e argomentatamente respinte dalla Corte d'appello (e integrate con la motivazione del giudice di primo grado), senza un confronto specifico e ragionato con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Cassazione ha confermato la correttezza logica e la completezza della motivazione di merito, che aveva valorizzato un coacervo di elementi indizianti convergenti (conversazioni intercettate, traffici comunicativi, denunce delle persone offese, attestazioni sulla riscossione di proventi, tracce digitali dei mezzi) per ritenere integrati sia il delitto associativo sia la partecipazione ai singoli delitti fine. Respinte dunque le doglianze di nullità, di vizio motivazionale e di errata applicazione delle norme di pena; la Corte ha altresì disposto che ciascun ricorrente paghi le spese processuali e una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la forma dei ricorsi; la Cassazione rileva che i motivi non rispettano l'obbligo di specificità richiesto per il gravame in legittimità
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti per censurare la valutazione di prove ed elementi; la Corte osserva che la presunta inosservanza non è dedotta con la specificità richiesta e costituisce mera critica di merito
Rilevata in relazione a dedotte violazioni processuali; la Cassazione trova le censure aprioristiche e non confrontate con la motivazione impugnata
art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i vizi denunciabili in cassazione (inosservanza di norme processuali e vizi della motivazione); la Corte ritiene che i ricorrenti abbiano formulato deduzioni promiscue e non specifiche, ingiustificandone così l'ammissibilità
Riferita da Colucci in tema di valutazione della recidiva/continuazione e della sua incidenza sulla pena; la Cassazione ritiene che la Corte d'appello abbia correttamente determinato gli aumenti
Norma sulla determinazione della pena e circostanze attenuanti/aggravanti: invocata dai ricorrenti per censurare la dosimetria; la Cassazione ritiene la motivazione di merito idonea a giustificare la scelta
Richiamata da Pompa in relazione all'effetto aggravante della recidiva qualificata; la Corte ritiene l'aumento motivato e proporzionato e non contrario alle regole di dosimetria
Riguarda il concorso di persone nel reato e la minima efficacia causale invocata da La Gatta; la Corte di merito ha ritenuto incompatibile la qualità e l'organizzazione del contributo con l'esimente della minima efficacia
Richiamata da Valente per presunte nullità della sentenza di primo grado; la Cassazione ha ritenuto la questione priva di interesse concreto dopo la rimodulazione della pena in appello
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata da La Gatta in relazione all'espresso esercizio delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto motivate le ragioni per l'esclusione delle attenuanti
art. 613, comma 1 e art. 299 cod. proc. pen.
Richiamate in ordine alla improcedibilità di alcune istanze (es. misure cautelari) in sede di legittimità: la Corte precisa che la sostituzione della misura cautelare non è materia decidibile in Cassazione
Norma che consente l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di requisiti di specificità dei motivi di ricorso e delle formalità richieste per la denuncia dei vizi di motivazione; la Corte osserva che i ricorrenti non hanno assolto all'onere di specificazione
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni di merito già decise senza un confronto specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata
- La deduzione promiscua e indifferenziata dei vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) è insufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione quale vizio si assume e su quale segmento della motivazione
- Un coacervo di elementi indiziari convergenti (intercettazioni, traffici comunicativi, denunce delle vittime, attestazioni sulla refurtiva, tracce digitali dei mezzi) può essere legittimamente valorizzato per accertare sia l'associazione che la partecipazione ai singoli reati, se non contrastato da elementi probatori contrari
- Le censure relative alla dosimetria della pena richiedono l'indicazione di uno specifico errore di diritto o di valutazione motivazionale decisiva; il dissenso astratto rispetto all'entità della pena è in genere inammissibile in cassazione
- Le istanze attinenti alla sostituzione delle misure cautelari non sono valutabili dalla Corte di Cassazione in sede di merito del ricorso per cassazione
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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