Cassazione Penale, Sentenza n. 3040/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Torre Annunziata per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione alla valutazione del pericolo di recidiva e del rischio di inquinamento probatorio. Successivamente la difesa ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la misura della custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio consolidato secondo cui l'impugnazione contro una misura cautelare custodiale è inammissibile se la misura originaria ha perso efficacia, salvo che il ricorrente manifesti e motivi l'intento di usare una pronuncia favorevole per chiedere la riparazione per ingiusta detenzione. Inoltre la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende, ritenendo che la dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse non costituisce soccombenza.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che definisce il reato per il quale è stata disposta la misura cautelare; la custodia cautelare è stata applicata in relazione a questo articolo.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione/valutazione del pericolo di recidiva e dell'inquinamento probatorio; la Corte non ha deciso sul merito della censura perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Rv. 274311)
Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Rv. 274311
Principio secondo cui l'impugnazione contro una misura cautelare custodiale diventa inammissibile se la misura è venuta meno, salvo che il prevenuto manifesti e motivi di voler ottenere la pronuncia ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
Giurisprudenza su spese e ammende (Sez. U, n. 31524/2004; Sez. U, n. 7/1997; Sez. 1, n. 11302/2017)
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308
Principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non configurandosi una soccombenza.
Massime di principio
- Se la misura cautelare originaria perde efficacia (es. sostituita o annullata) sopravviene la carenza di interesse all'impugnazione e il ricorso è inammissibile, salvo che il ricorrente chieda e motivi espressamente di voler ottenere la pronuncia per finalità risarcitorie (riparazione per ingiusta detenzione).
- Il difensore deve chiaramente manifestare e motivare l'interesse alla decisione anche quando la situazione cautelare si è modificata; in assenza di tale motivazione l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica automaticamente la condanna alle spese processuali né l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende, non configurandosi una soccombenza nel merito.
- In azioni simili, se si vuole preservare la possibilità di ottenere una pronuncia utile per la riparazione (ingusta detenzione), occorre esplicitamente richiederlo e motivarlo nell'atto di impugnazione o in memoria successiva.
- La Corte di legittimità può non esaminare le censure di merito (es. presunte violazioni di norme procedurali) quando viene a mancare l'interesse alla decisione per sopravvenute modifiche dello stato cautelare.
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