Cassazione Penale, Sentenza n. 23897/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Lecce, con istruzioni a rivalutare l'operatività della preclusione ai sensi dell'art. 649 c.p.p. alla luce dei principi esposti. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato principalmente sulla violazione del divieto del ne bis in idem: Camporeale era già stato perseguito nel distretto di Bari per gli stessi fatti e assolto con sentenza passata in giudicato (sent. n. 2085/2015). La Corte di appello di Taranto aveva confermato la condanna senza riconoscere la preclusione per ne bis in idem ritenendo che i procedimenti fossero incardinati in sedi diverse e che l'associazione contestata non fosse identica per diverso materiale probatorio. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione, richiamando la giurisprudenza e i principi costituzionali e sovranazionali (es. CEDU, Carta UE) e precisando che, anche quando i procedimenti sono in sedi diverse e non fu sollevato il conflitto di competenza in fase di litispendenza, la tutela del diritto a non essere perseguiti due volte richiede l'accertamento dell'idem factum sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico (Corte cost. n.200/2016). La sentenza impugnata è stata ritenuta carente nella valutazione di questo presupposto e nel motivare la distinzione tra i fatti processuali.
Norme richiamate
Norma che dispone la non doversi procedere per il secondo procedimento quando è già stata esercitata l'azione penale per lo stesso fatto; la Corte la ritiene lo strumento di tutela del divieto di secondo giudizio nei casi di duplicazione di giudizi quando uno si sia concluso con sentenza passata in giudicato e non sia stato sollevato il conflitto di competenza durante la litispendenza.
Regola la procedura per i conflitti positivi di competenza fra uffici diversi; quando due procedimenti per lo stesso fatto sono pendenti davanti a sedi diverse, lo strumento corretto durante la litispendenza è il conflitto di competenza previsto da questa norma.
Norma che disciplina il reato di associazione a delinquere; nel caso di specie le censure relative all'accertamento della partecipazione e del profitto sono state ritenute assorbite dopo l'annullamento per ne bis in idem.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiama la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto davanti alla Corte di Cassazione secondo la norma emergenziale indicata.
art. 7 Protocollo n. 7 alla CEDU
Principio sovranazionale che tutela il diritto a non essere perseguiti o puniti due volte per lo stesso fatto; la Corte lo utilizza come premessa interpretativa per la disciplina nazionale del ne bis in idem.
art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Ulteriore fonte sovranazionale che sancisce il divieto di doppia persecuzione per lo stesso fatto, richiamata dalla Corte come criterio interpretativo.
art. 117 Cost.
Fondamento costituzionale per l'integrazione delle norme e principi sovranazionali (CEDU, Carta UE) nell'interpretazione del diritto nazionale.
Corte costituzionale, sent. n. 200 del 2016
Principio che per verificare l'identità del fatto (idem factum) occorre il confronto sulla triade condotta-nesso causale-evento naturalistico; la Corte di Cassazione lo indica come criterio essenziale per stabilire l'operatività del divieto di ne bis in idem.
Sezioni Unite, Donati, n. 34655 del 28/06/2005
Giurisprudenza che distingue le situazioni in cui opera direttamente il divieto di secondo giudizio (stessa sede giudiziaria e stesso ufficio del pubblico ministero) da quelle che richiedono la procedura di conflitto di competenza se i procedimenti sono incardinati in sedi diverse.
Massime di principio
- Se esistono due procedimenti per fatti apparentemente coincidenti, valutare l'operatività del ne bis in idem confrontando condotta, nesso causale ed evento naturalistico; solo la coincidenza di questi tre elementi determina l'identità del fatto.
- Quando due procedimenti sono pendenti in sedi diverse, durante la litispendenza la parte interessata deve attivare il conflitto positivo di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p.; se non lo fa e uno dei procedimenti si conclude con giudicato, è comunque possibile invocare la preclusione processuale di cui all'art. 649 c.p.p. per tutelare il divieto di doppia persecuzione.
- La mancata valutazione puntuale dell'identità del fatto da parte del giudice d'appello (es. limitandosi a dire che il materiale probatorio è diverso) non è sufficiente: il giudice di merito deve motivare con riferimento alla triade condotta-nesso causale-evento naturalistico.
- In presenza di sentenza passata in giudicato in un distretto diverso, il difensore deve eccepire tempestivamente la violazione del ne bis in idem; in mancanza di sollecito del conflitto, il rimedio efficace resta l'accertamento dell'improcedibilità ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
- Motivi processuali relativi alla competenza e alla duplicazione dei procedimenti possono prevalere su censure di merito; pertanto, quando sono fondati, possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame senza entrare nel merito delle altre contestazioni.
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