Cassazione Penale, Sentenza n. 33559/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per truffa assicurativa simulando un sinistro. Hanno dedotto: (1) tardività della querela della compagnia assicurativa, poiché la stessa avrebbe avuto contezza dell'illecito dal 15/07/2018 e la querela sarebbe stata presentata il 26/11/2018; (2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Costanzo all'investigatore privato per presunta violazione dell'art. 391, comma 3, c.p.p.; (3) vizio di motivazione nella valutazione dei rilevamenti GPS, che avrebbero lasciato incertezze decisive circa la posizione del veicolo al momento del sinistro; (4) mancata prova della paternità della firma sul modulo CAI attribuita a Ferrara.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto 1) ha ritenuto la querela tempestiva perché la compagnia ha avuto piena contezza dell'illecito solo dopo le investigazioni iniziate a luglio 2018 e riassunte nella relazione pervenuta il 20/09/2018; la querela del 26/11/2018 è quindi tempestiva. Sul punto 2) il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità; la Corte ha inoltre ricordato che le dichiarazioni rese all'investigatore privato hanno natura di confessione stragiudiziale e sono utilizzabili, e che le indagini difensive svolte prima della iscrizione della notizia di reato sono facoltative e utilizzabili. Sul punto 3) il motivo è stato ritenuto generico e, comunque, infondato: i rilievi hanno dimostrato che il veicolo era a oltre 11 km di distanza, fatto incompatibile con la tesi difensiva e non spiegabile con semplici errori del GPS; si è richiamata anche la prova medico-legale. Sul punto 4) la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: Ferrara non ha mai disconosciuto la firma sul modello CAI e il suo rapporto di affinità con Costanzo è stato valutato come indizio di complicità. Conseguentemente, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La rilevabilità d'ufficio della questione di procedibilità (querela) in ogni stato e grado del procedimento; tuttavia, la determinazione del "dies a quo" non può essere rimessa a giudizi di fatto inammissibili in Cassazione. Nel caso, la Corte ha ritenuto che la data di conoscenza dell'illecito si desumeva da atti documentali (relazione investigativa) e quindi la valutazione era ammissibile.
art. 391, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulle garanzie formali per le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per genericità (i ricorrenti non hanno indicato quali adempimenti sarebbero mancati). In generale, eventuali violazioni devono essere specificamente dedotte per determinare l'inutilizzabilità.
art. 391-nonies, cod. proc. pen.
Disciplina dell'attività investigativa preventiva: la Corte ha ricordato che l'attivazione dello statuto codicistico per l'attività investigativa preventiva è facoltativa e rimessa alla volontà del soggetto; le investigazioni svolte prima dell'iscrizione della notizia di reato sono legittime e utilizzabili.
Reato di frode in assicurazione: la Corte ha ribadito che le dichiarazioni rese all'investigatore privato da chi assumerà la veste di indagato costituiscono confessione stragiudiziale e sono utilizzabili nel processo, valutate secondo le regole proprie del mezzo di prova.
Massime di principio
- La tempestività della querela va valutata rispetto al momento in cui la parte offesa ha avuto "piena contezza" dell'illecito; rilevazioni e documenti investigativi che dimostrino la data di conoscenza sono decisivi.
- Le censure generiche in Cassazione sono frequentemente dichiarate inammissibili: gli errori di diritto o di procedimento devono essere indicati con precisione e confrontati con i fatti valutati dalle corti di merito.
- Le dichiarazioni rese a investigatori privati possono costituire confessioni stragiudiziali e sono generalmente utilizzabili, salvo specifiche e concrete doglianze sulle violazioni formali previste dalla legge sulle indagini difensive.
- L'attività investigativa svolta prima dell'iscrizione della notizia di reato è facoltativa e, se regolare, è utilizzabile in giudizio; non ogni violazione procedurale rende automaticamente inutilizzabile il materiale raccolto.
- La valutazione dei rilevamenti tecnici (es. GPS) va posta in relazione ad altre prove (medico-legali, dichiarazioni, elementi documentali); errori hardware o imprecisioni devono essere specificamente provati e non possono, di per sé, ribaltare una valutazione favorevole all'accusa.
- Il mancato disconoscimento di elementi documentali (es. firma su modulistica) può essere valorizzato come indice di responsabilità, soprattutto se inserito nel contesto di rapporti personali o altri elementi probatori che rendono credibile la complicità.
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