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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32167/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il rigetto, da parte della Corte d'appello, della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova: il giudice d'appello aveva motivato il diniego con la tardività dell'istanza (depositata prima della celebrazione dell'appello ma ritenuta oltre il termine) e con la mancata allegazione del programma trattamentale/prova della presa in carico dall'UEPE. Inoltre è denunciata la mancata esamina, ai sensi dell'art. 585 co. 4 c.p.p., di un motivo nuovo proposto da Verzelloni relativo alla sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha precisato che, a seguito della riqualificazione del fatto nel giudizio abbreviato in fattispecie rientrante nei limiti edittali dell'art. 168-bis c.p., l'istanza di messa alla prova può essere valutata e che il deposito di una richiesta di elaborazione del programma all'UEPE (anche se successiva alla prima fase processuale e conseguente alla riqualificazione) soddisfa il requisito previsto dall'art. 464-bis c.p.p.; non sono, invece, presupposti per l'ammissione all'istituto l'esecuzione preventiva di condotte riparatorie o il risarcimento già compiuto. Il giudice di rinvio dovrà rivalutare l'istanza di messa alla prova secondo i principi indicati. Il secondo motivo di Verzelloni è stato ritenuto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato

    La norma stabilisce l'obiettivo della messa alla prova (condotte riparatorie e, se possibile, risarcimento), ma tali condotte devono seguire la decisione del giudice che ammette alla messa alla prova, non precederla

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Il programma di trattamento deve indicare le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato

    Il deposito del programma (o, se non predisponibile, della richiesta di elaborazione all'UEPE) serve a comprovare la serietà della domanda; la mancata allegazione del programma non legittima automaticamente il rigetto se è stata prodotta la richiesta di elaborazione tempestiva e correlata alla specifica situazione processuale

  • art. 585 co. 4 cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello valuta i motivi nuovi ... (riferimento alla necessità di esaminare motivi depositati secondo le regole)

    Il giudice d'appello deve esaminare i motivi nuovi introdotti nei termini e modi previsti; l'omissione di esame può costituire vizio deducibile in Cassazione, salvo che il motivo risulti assorbito

  • Sentenza Corte Costituzionale n.131 del 2019

    Consente al giudice, in esito a riqualificazione del fatto, di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova se la richiesta era stata proposta nei termini

    La Corte costituzionale e la giurisprudenza interpretano le norme in modo da permettere l'ammissione alla messa alla prova anche dopo una diversa qualificazione del fatto da parte del giudice, onde evitare pregiudizi irreparabili per l'imputato

Massime di principio

  • La messa alla prova può essere concessa anche se la riqualificazione del fatto che la rende possibile avviene in primo grado: la richiesta può essere valutata in appello se l'imputato l'aveva tempestivamente prospettata
  • Non è necessario che l'imputato abbia già eseguito atti riparatori o risarcito la vittima prima della decisione: le condotte riparatorie richieste dall'art.168-bis seguono l'ammissione alla messa alla prova
  • La mancata produzione del programma trattamentale non vale automaticamente a rigettare l'istanza quando sia stata tempestivamente prodotta la richiesta di elaborazione del programma all'UEPE, specie se la richiesta poteva essere formulata solo dopo la riqualificazione
  • Il difensore deve documentare tempestivamente la richiesta di messa alla prova e l'eventuale presa in carico/provvedimento dell'UEPE; la prova della tempestività e della serietà della domanda è decisiva
  • Se in appello viene introdotto un motivo nuovo, il giudice d'appello è tenuto ad esaminarlo; l'eventuale omissione è censurabile in Cassazione, salvo che il motivo sia in concreto assorbito

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