Cassazione Penale, Ordinanza n. 01980/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma di una decisione assolutoria di primo grado fondata sul difetto di dolo, lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale in danno di un medico di pronto soccorso. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) l'asserita mancanza di una motivazione rafforzata nella decisione di riforma dell'assoluzione; 2) l'inutilizzabilità delle testimonianze rese dagli agenti di polizia giudiziaria, perché riferite de relato dalla persona offesa; 3) la sussistenza dell'esimente dell'esercizio di un diritto, individuato nel rifiuto delle cure sanitarie. Le censure sono state ribadite con memoria scritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato e comunque generico il primo motivo, osservando che la sentenza di appello aveva adeguatamente confutato la decisione assolutoria di primo grado chiarendo che gli elementi valorizzati dal primo giudice incidevano solo sui motivi dell'azione e non sulla volontarietà della condotta. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, evidenziando che il giudizio era stato celebrato con rito abbreviato, con conseguente utilizzabilità degli atti di p.g., che le dichiarazioni del medico agli agenti erano state rese fuori da un contesto procedimentale di acquisizione e che, in ogni caso, la testimonianza de relato è inutilizzabile solo se sia stata disattesa la richiesta di escutere il teste diretto formulata dalla parte interessata, richiesta che non risultava proposta. Ha infine escluso l'esimente dell'esercizio di un diritto, rilevando che il diritto di rifiutare le cure non autorizza aggressioni al sanitario, specie se il trattamento era stato richiesto dall'interessato, nel luogo deputato alla somministrazione delle cure e senza costrizione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta contestata è stata ricondotta al delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte, però, non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso contro la condanna in appello.
La testimonianza de relato è inutilizzabile solo quando sia stata previamente disattesa la richiesta della parte interessata di esaminare il teste diretto; in difetto di tale richiesta, la doglianza non è fondata.
Il rito abbreviato consente l'utilizzabilità degli atti raccolti dalla polizia giudiziaria, come rilevato dalla Corte nel respingere la censura sull'inutilizzabilità delle prove.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha escluso tale assenza di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro una sentenza d'appello che riformi un'assoluzione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; la deduzione di una diversa ricostruzione fattuale, fondata su ipotesi alternative, è inammissibile se non evidenzia reali lacune argomentative.
- La testimonianza de relato non è di per sé inutilizzabile: l'inutilizzabilità opera, secondo la Corte, solo quando la parte interessata abbia chiesto l'esame del teste diretto e tale richiesta sia stata ingiustificatamente disattesa.
- Nel rito abbreviato sono utilizzabili gli atti di polizia giudiziaria nei limiti propri del rito, sicché non può essere dedotta in modo astratto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dagli operanti.
- Il diritto di rifiutare le cure sanitarie non legittima condotte aggressive o violente nei confronti del sanitario, soprattutto quando il trattamento sia stato richiesto dalla stessa persona interessata e venga eseguito nel luogo deputato alla cura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, seguono per legge le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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