Cassazione Penale, Sentenza n. 38928/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Pescara (applicazione dell'accordo ex art. 444 c.p.p.) deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione per una discrasia: nella parte motiva il giudice avrebbe affermato che la pena detentiva poteva essere sostituita con la corrispondente pena pecuniaria (richiamando implicitamente l'art. 20-bis c.p.), mentre nel dispositivo non aveva effettuato tale sostituzione. Si è quindi sostenuta l'erronea applicazione dell'art. 20-bis c.p. e la mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e aspecifico e manifestamente infondato. Ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato la violazione dell'accordo tra le parti né si è confrontato con i presupposti normativi dell'art. 20-bis c.p., i quali non erano applicabili dato l'entità della pena concordata. La Corte ha inoltre osservato che, in caso di pena concordata, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con quella pecuniaria senza violare l'accordo (richiamando art. 448, comma 1-bis c.p.p. e giurisprudenza). La discrasia tra motivazione e dispositivo è stata qualificata come errore materiale/di refuso e si è dato prevalenza al dispositivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena attraverso l'accordo tra le parti (patteggiamento); la sentenza impugnata era fondata su tale istituto per l'applicazione della pena concordata.
Consente la sostituzione di alcune pene detentive con pene pecuniarie solo se ricorrono i relativi presupposti: la Corte ha ritenuto che tali presupposti non sussistessero nel caso concreto, anche per l'entità della pena applicata.
art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce limiti all'intervento del giudice rispetto all'accordo; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, ove la pena sia stata concordata, il giudice non può modificare d'ufficio l'accordo (anche con conversione in pena pecuniaria) senza violarne la disciplina.
Norma che disciplina il pagamento alla cassa delle ammende a carico del ricorrente per condanna alle spese processuali; applicata per irrogare l'oblazione di euro 3.000.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso generico e privo di specifici confronti con la normativa invocata è inammissibile: il ricorrente deve indicare in modo preciso la violazione e dimostrare il nesso con l'accordo o la norma invocata.
- Quando vi è discrepanza tra motivazione e dispositivo dovuta a refuso, la Corte può qualificare l'errore come materiale e dare prevalenza al dispositivo, specie se l'intento delle parti è chiaramente desumibile dall'accordo formalizzato.
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice non può modificare d'ufficio elementi essenziali dell'accordo, ad esempio sostituendo la pena concordata con altra diversa (es. conversione in pena pecuniaria), salvo che ciò sia compatibile con l'accordo e la legge.
- L'art. 20-bis c.p. è applicabile solo se sussistono i presupposti previsti dalla norma (entità della pena e condizioni soggettive/oggettive); non può essere invocata automaticamente per correggere omissioni formali nella motivazione.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve indicare chiaramente le modalità in cui la decisione avrebbe travisato o violato l'accordo o la norma, con riferimenti puntuali alla documentazione e alla disciplina rilevante.
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