Cassazione Penale, Sentenza n. 35270/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen.; il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse considerato la relazione di sintesi del 2 agosto 2023 favorevole alla concessione e non avesse disposto l'audizione dei mediatori per accertare lo svolgimento e l'attualità del percorso di giustizia riparativa. Il ricorrente è detenuto per plurimi omicidi e rapine (condanne per i fatti della "Uno bianca") e chiede il permesso premio nonostante decisioni precedenti negative per mancata revisione critica del passato criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva constatato l'assenza di elementi nuovi significativi e la mancata dimostrazione di una revisione critica del passato criminale nonostante la relazione favorevole. La Corte ha ricordato che il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità delle strutture trattamentali ma deve valutare le informazioni in relazione alla pericolosità e alle finalità rieducative; ha inoltre ritenuto superflua l'audizione dei mediatori vista l'incompiutezza del percorso di giustizia riparativa. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e principi richiamati, con riferimento alla giurisprudenza e alla Corte Costituzionale).
Norme richiamate
art. 30-ter Ordinamento penitenziario
Norma di riferimento per la concessione dei permessi premio: richiede regolare condotta e assenza di pericolosità sociale; la Corte sostiene che la mancata rivisitazione critica del passato è ostativa al beneficio.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per ricorso dichiarato inammissibile e per il versamento alla Cassa delle ammende, ritenendo non privo di colpa il ricorso.
Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023 (Barcella, Rv. 285567 - 01) - giurisprudenza
Riferimento giurisprudenziale che conferma che, ai fini dei permessi premio, la mancata rivisitazione critica del comportamento deviante configura pericolosità sociale ostativa al beneficio.
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 (Arzu, Rv. 270016 - 01) - giurisprudenza
Principio secondo cui il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi dagli organi trattamentali ma deve prendere in considerazione le informazioni fornite e valutarne la rilevanza rispetto alla decisione, parametrandole agli obiettivi rieducativi e al profilo di pericolosità.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata come principio che giustifica l'imposizione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo, a fondamento della condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per la concessione di permessi premio ai sensi dell'art. 30-ter l'elemento decisivo è non solo la condotta carceraria, ma soprattutto la dimostrazione di una rivisitazione critica del passato criminale: la semplice partecipazione a trattamenti o relazioni favorevoli non è automaticamente determinante.
- Il giudice di merito non è vincolato dagli esiti favorevoli delle relazioni trattamentali: può disattenderli se, dopo una valutazione complessiva, ritiene che non emergano elementi concreti di cambiamento o di riduzione della pericolosità sociale.
- La presentazione di una relazione favorevole al permesso premio deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e confrontarsi con le ragioni ostative già emerse; la mancata contestazione puntuale delle valutazioni del giudice di merito indebolisce il ricorso in Cassazione.
- L'audizione di mediatori o testimoni può essere rilevante ma è superflua quando il percorso riparativo è incompiuto o non sufficientemente avviato: non è un diritto automatico che imponga l'istruttoria supplementare.
- Promuovere ricorso senza elementi nuovi rilevanti o senza specifiche critiche alle motivazioni del giudice può comportare la declaratoria d'inammissibilità e la condanna alle spese e ad una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
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