Cassazione Penale, Sentenza n. 27410/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'appello cautelare volto a ottenere la cessazione della custodia cautelare per decorrenza del termine di fase in relazione al reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/90; deduceva che l'aumento automatico di sei mesi previsto dall'art. 303 comma 1 lett. b) n. 3-bis c.p.p. fosse illegittimo perché comporterebbe un prolungamento della libertà personale senza un provvedimento giurisdizionale e sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 13, 111, 117 Cost. e agli artt. 5 e 6 CEDU.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'aumento fino a sei mesi del termine della fase dibattimentale previsto dall'art. 303 comma 1 lett. b) n. 3-bis c.p.p. è automatico per i delitti indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. e non richiede provvedimento giudiziale espresso. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene la disciplina compatibile con la Costituzione e con la CEDU, ponendo l'accento sulla speciale gravità dei reati interessati e sul meccanismo di ripartizione del periodo aumentato tra le fasi processuali. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, c.p.p.
La Corte interpreta la norma come prevedente un aumento automatico fino a sei mesi del termine della fase dibattimentale per i delitti indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a), senza necessità di un provvedimento di autorizzazione del giudice; l'aumento è voluto dal legislatore in ragione della particolare gravità dei reati
art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
Individua la categoria di delitti per i quali opera l'aumento automatico di cui all'art. 303; la Corte ritiene che la gravità oggettiva di tali reati giustifichi la disciplina speciale
Norma sostanziale del reato contestato al ricorrente; in sede cautelare la riconducibilità del reato a questa fattispecie ha rilevanza per l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 303
Riferimento alle residue contestazioni sulle quali il Tribunale aveva riconosciuto la perdita di efficacia della misura; contestualizza le posizioni difensive e la misura cautelare complessiva
Richiamato per distinguere i casi in cui, con superamento dei termini massimi, è necessario il provvedimento di sospensione/proroga impugnabile; il meccanismo previsto da art. 303 non equivale a questi casi
Analogamente all'art. 304, citato per delineare le ipotesi di superamento dei termini massimi che comportano specifici provvedimenti interinali e possibilità di impugnazione
Richiamato in relazione ai termini massimi di custodia cautelare e alla necessità, ove superati, di procedure che giustifichino la sospensione/proroga; conferma il quadro normativo entro cui si applica l'aumento automatico
art. 13 Cost.
La questione che la norma violerebbe il principio di inviolabilità della libertà personale è stata ritenuta infondata: la limitazione è prevista dalla legge e giustificata dalla speciale gravità dei reati
art. 111 Cost.
Richiamato nella motivazione della questione di legittimità; la Corte giudica compatibile la disciplina con i principi del giusto processo in quanto la ragionevolezza della durata va valutata caso per caso
art. 117 Cost.
Richiamato nella prospettazione di contrasto con obblighi europei; la Corte ritiene comunque compatibile la norma con gli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e dalla CEDU
art. 5 CEDU
La Corte richiama che il diritto ad essere giudicati entro un termine ragionevole non produce, in astratto, un limite assoluto alla durata della detenzione preventiva: la valutazione è caso per caso, tenendo conto della complessità e gravità dei reati
art. 6 CEDU
Richiamato nella prospettazione difensiva (diritto a un processo equo); la Corte ritiene che la disciplina processuale non contrasti con l'art. 6, posto che vengono rispettate le garanzie del giusto processo e la ragionevolezza della durata va valutata concretamente
artt. 5-6-7 CEDU
Citati nella prospettazione difensiva di violazione dei diritti derivanti dalla Convenzione; la Corte ritiene la questione infondata in relazione alla specifica base fattuale e alla gravità dei reati
Massime di principio
- L'aumento fino a sei mesi previsto dall'art. 303 comma 1 lett. b) n. 3-bis c.p.p. per i delitti indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) è automatico e non richiede un provvedimento giudiziale espresso
- La compatibilità con Costituzione e CEDU è valutata alla luce della gravità oggettiva dei reati e della complessità del processo; la valutazione della ragionevolezza della durata della custodia preventiva va fatta caso per caso
- L'aumento automatico può essere 'coperto' attingendo alla durata già consumata nella fase delle indagini preliminari; solo se i termini massimi previsti venissero superati si attiverebbero le tutele previste dagli artt. 304-305 c.p.p.
- Le censure di incostituzionalità che si basano sull'assenza di un provvedimento giudiziale autorizzativo per l'aumento automatico sono, secondo la giurisprudenza consolidata, manifestamente infondate quando ricorrono i presupposti legislativi indicati
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare con precisione l'irragionevolezza concreta della durata della misura (es. procedimenti non complessi, incertezza ingiustificata, ritardi imputabili all'accusa) per avere possibilità di successo; il mero richiamo all'automatismo normativo è insufficiente
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