Cassazione Penale, Sentenza n. 5609/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (conseguimento di un lucro di speciale tenuità). Si sosteneva che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto inapplicabile l'attenuante basandosi sulle presunte intenzioni dell'imputato di ottenere un lucro non lieve, nonostante la stessa Corte avesse riconosciuto che il lucro effettivamente percepito fosse di entità esigua.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile solo quando l'evento dannoso o pericoloso si caratterizza per un ridotto grado di offensività o disvalore sociale; nei reati di cessione di stupefacenti va valutata la quantità, il tipo di droga e il valore economico complessivo. Nel caso concreto la Corte di appello aveva rilevato che si trattava di 25 dosi di sostanza "pesante" con valore economico superiore a mille euro, giudicando quindi non ridotto il grado di offensività e disvalore sociale e perciò non applicabile l'attenuante. Per legge il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'attenuante per conseguimento di lucro di speciale tenuità è applicabile solo se il reato presenta un ridotto grado di offensività o disvalore sociale; non si limita alla mera entità del profitto percepito ma richiede una valutazione complessiva dell'evento lesivo (quantità, tipologia e valore economico della sostanza nel caso di cessione di stupefacenti).
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie autonoma del fatto di lieve entità è compatibile con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ma la sussistenza di quest'ultima richiede comunque un concreto ridotto grado di offensività; la semplice riconduzione a fatto di lieve entità non comporta automaticamente l'attenuante del lucro di speciale tenuità.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Rv. 277186 - 01)
Conferma il principio secondo cui l'attenuante del lucro di speciale tenuità può trovare applicazione nei reati di cessione di stupefacenti solo se l'evento è connotato da ridotto grado di offensività o disvalore sociale; fornisce parametro interpretativo per valutare compatibilità con l'art. 73, comma 5.
Massime di principio
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4) richiede una valutazione complessiva del fatto: non è sufficiente che il profitto effettivo sia modesto se la condotta e le sue conseguenze hanno ancora un significativo grado di offensività.
- Nei reati di cessione di stupefacenti si devono considerare quantità, tipologia della sostanza e valore economico complessivo per stabilire se il disvalore sociale sia effettivamente ridotto.
- La qualificazione del fatto come 'di lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non determina automaticamente l'applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità; sono autonome valutazioni che possono convergere solo se ricorrono i relativi presupposti.
- La Corte può legittimamente escludere l'attenuante anche quando il lucro percepito sia limitato, se elementi oggettivi (es. numero di dosi, tipo di droga, valore di mercato) indicano un più elevato grado di offensività.
- Chi agisce in difesa dovrebbe fornire elementi concreti e comparativi sul valore economico e sul grado di offensività ridotto per poter dimostrare la sussistenza dell'attenuante; mere argomentazioni sulle intenzioni non sono sufficienti.
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