Cassazione Civile, Ordinanza n. 11135/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al 2007, fondato dall'Ufficio sull'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, in ipotesi di interposizione di persona. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che tale norma non fosse applicabile perché il soggetto era amministratore di una società con personalità giuridica e non poteva essere considerato obbligato alle imposte gravanti sulla società. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la qualità di interposto del contribuente, mentre questi sarebbe stato, in realtà, l'amministratore di fatto delle società estere interponenti e l'effettivo possessore dei redditi e del volume d'affari; 2) omesso esame di un fatto decisivo controverso, con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il contribuente resiste con controricorso.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura dell'Agenzia perché la CTR si è discostata dai principi consolidati in tema di interposizione fittizia/reale ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973. La decisione di merito viene cassata perché il giudice regionale si era limitato a valorizzare l'accertamento penale sulla qualità di amministratore di fatto, senza verificare, secondo il corretto riparto degli oneri probatori, se l'Amministrazione avesse provato l'effettivo possesso dei redditi da parte del contribuente e se questi avesse fornito la prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi. Il secondo motivo resta assorbito. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973
La norma non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale; richiede che l'Amministrazione provi, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sia l'effettivo possessore del reddito del soggetto interposto, mentre incombe al contribuente la prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge, qui riferita all'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo controverso, ma nel caso concreto il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In tema di accertamento dei redditi, l'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 si applica sia all'interposizione fittizia sia a quella reale, purché sia dimostrato che il contribuente sia il reale possessore del reddito formalmente imputato ad altro soggetto.
- La prova dell'interposizione può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; nel caso di reddito d'impresa, tali elementi possono consistere nella gestione uti dominus dell'impresa e delle relative risorse finanziarie.
- Una volta allegata e provata dall'Ufficio l'interposizione, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di interposizione oppure la mancata percezione, totale o parziale, dei redditi del soggetto interposto.
- Nel contesto dell'IVA e delle imposte dirette, la gestione uti dominus di una società di capitali può integrare la traslazione del reddito d'impresa sull'effettivo gestore, ma resta necessario un accertamento puntuale del quadro probatorio, non essendo sufficiente il solo rilievo della qualità di amministratore di fatto.
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