Cassazione Civile, Ordinanza n. 10873/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da una socia, della delibera assembleare di approvazione del bilancio d’esercizio 2009 di una società a responsabilità limitata. La socia contestava la mancanza di veridicità, correttezza e chiarezza di alcune poste di bilancio e, in particolare, l’insufficienza delle informazioni fornite nella nota integrativa sui contenziosi pendenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando la nullità della delibera; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. La società, ricorrente in cassazione, articolava sei motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili, per difetto di decisività/specificità, le censure sull’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio a contenuto esplorativo e sull’acquisizione di documenti; 2) e 3) violazione degli artt. 2377, 2379 e 2434-bis c.c. e dell’art. 100 c.p.c. per avere escluso il difetto di interesse ad agire della socia, nonostante la mancata impugnazione dei bilanci successivi; 4) violazione degli artt. 183 e 210 c.p.c. e 2476 e 2697 c.c. per l’asserita illegittimità dell’ordine di esibizione; 5) violazione degli artt. 2476 e 2697 c.c. e travisamento delle risultanze istruttorie, per avere posto a carico della società l’onere di provare la correttezza e veridicità di alcune poste e per avere ritenuto falsa una posta relativa a crediti per imposte anticipate; 6) violazione degli artt. 183, 191, 194, 198 e 342 c.p.c. e 2476 e 2697 c.c. in relazione alla voce "conti d’ordine", per mancata specifica impugnazione della motivazione del primo giudice e per l’asserita illegittima acquisizione di documentazione contabile. In sostanza, la società contestava sia il modo in cui era stata svolta l’istruttoria sia il riparto dell’onere probatorio e la sussistenza dei vizi di invalidità del bilancio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, in larga parte, non si confrontassero con le reali rationes decidendi della sentenza impugnata, oppure fossero diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha confermato che: l’eventuale illegittimità dell’acquisizione documentale o della consulenza tecnica non era decisiva perché la decisione di merito si era fondata anche e soprattutto su altra documentazione già in atti; la mancata impugnazione dei bilanci successivi non escludeva l’interesse della socia a impugnare il primo bilancio; in tema di bilancio, quando è contestata la violazione del principio di chiarezza, l’onere probatorio della società può essere assolto solo dimostrando che le informazioni fornite erano sufficienti rispetto alle poste contestate; le censure su singole poste di bilancio si risolvevano in contestazioni di merito non scrutinabili in cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sull’appello; la Corte osserva che la decisione di merito non si fondava su un vizio formale dell’appello ma sulla mancata aggressione delle rationes decidendi, sicché la doglianza non era pertinente.
L’interesse ad agire della socia non viene meno per la mancata impugnazione dei bilanci successivi.
Richiamato in relazione alle censure sulla fase istruttoria e sui documenti prodotti.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio.
Richiamato in relazione alle attività del consulente tecnico d’ufficio.
Richiamato in relazione alle modalità di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio.
Richiamato in tema di ordine di esibizione documentale; la Corte esclude che la doglianza fosse decisiva rispetto alla ratio della decisione di merito.
Richiamato sulla disciplina dell’impugnazione delle delibere assembleari di approvazione del bilancio.
Richiamato sulla disciplina dell’invalidità delle delibere assembleari di approvazione del bilancio.
L’amministratore deve tener conto della dichiarazione giudiziale di invalidità anche nella predisposizione dei bilanci successivi, correggendoli; la mancata impugnazione di questi ultimi non fa venir meno l’interesse ad agire.
Il bilancio deve essere redatto secondo verità, correttezza e chiarezza, fornendo ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dalla legge.
Richiamato in relazione agli obblighi informativi e alla prova delle poste di bilancio contestate in una società di capitali.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova; quando è contestata la chiarezza del bilancio, la società deve dimostrare la sufficienza delle informazioni fornite.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie sull’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, il principio di chiarezza ha autonomia rispetto a quelli di verità e correttezza: il bilancio è invalido anche quando, pur non essendo dimostrata una falsità contabile in senso stretto, non consenta di ricavare con sufficiente completezza le informazioni richieste dalla legge.
- Quando il socio impugna il bilancio per difetto di chiarezza di specifiche poste e della nota integrativa, l’onere probatorio può ritenersi assolto con la produzione del bilancio e dei relativi allegati da cui emerga l’insufficienza informativa; a quel punto spetta alla società dimostrare la sufficienza delle informazioni fornite.
- L’onere di provare il vizio della delibera resta in linea generale a carico dell’impugnante, ma la sua concreta declinazione dipende dal tipo di vizio dedotto: per la falsità della posta occorre dimostrare l’inesattezza, mentre per la carenza di chiarezza è sufficiente allegare e documentare l’insufficienza dell’informazione resa.
- La mancata impugnazione dei bilanci successivi a quello contestato non fa venir meno l’interesse ad agire del socio, poiché l’eventuale invalidità del primo bilancio deve essere considerata anche nella formazione e correzione dei bilanci successivi.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che si risolvano in una diversa lettura delle prove o nel tentativo di rimettere in discussione accertamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito, specie quando la decisione impugnata si fondi su rationes decidendi non adeguatamente aggredite.
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