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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04891/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto che aveva proposto opposizione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che disponeva la sua espulsione dallo Stato ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile tale opposizione. Contro l'ordinanza del tribunale il detenuto ha presentato ricorso per cassazione personalmente, con dichiarazione scritta depositata presso l'ufficio matricola della casa circondariale, senza l'assistenza e la sottoscrizione di un difensore cassazionista. Il motivo decisivo del ricorso, nei limiti in cui emerge dal testo, non attiene al merito dell'espulsione ma alla legittimità formale dell'impugnazione proposta personalmente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte, in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento, anche in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    norma posta a base del provvedimento di espulsione disposto dal magistrato di sorveglianza

  • art. 613 c.p.p.

    dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato nel principio delle Sezioni Unite quale disposizione modificata insieme all'art. 613 c.p.p. dalla legge n. 103/2017

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, compresi quelli cautelari, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista comporta inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale del ricorrente.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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