Cassazione Civile, Ordinanza n. 21426/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. "prima casa" e recuperato la maggiore IVA, con sanzione, in relazione alla compravendita di un’abitazione sita in Livorno, ritenuta immobile di lusso ai sensi degli artt. 1 e 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072. La Commissione tributaria regionale aveva invece rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando che l’immobile non superasse la soglia di mq. 240 di superficie utile complessiva e potesse quindi beneficiare dell’agevolazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la falsa applicazione delle norme sulla definizione di abitazione di lusso, sostenendo che la superficie utile dovesse essere calcolata al lordo dei muri perimetrali e divisori e che non fosse necessario un sopralluogo dell’Ufficio in presenza di divergenze tra le misurazioni; con il secondo ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 1 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, per non aver considerato che l’immobile era ubicato in un’area urbanisticamente destinata a "Aree a ville con parco e pertinenze storiche", circostanza che lo rendeva comunque di lusso e quindi escluso dal beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini della verifica della soglia dei mq. 240 prevista dal d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, la superficie utile complessiva deve essere calcolata tenendo conto della superficie globale dell’unità immobiliare comprensiva dei muri perimetrali, dei muri divisori, dei pilastri, dei tramezzi e dei vani di porte e finestre, detratti soltanto balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina. Ha inoltre rilevato che la sentenza di merito non aveva esaminato il distinto profilo della qualificazione urbanistica dell’area in cui insisteva l’immobile, profilo che, secondo la giurisprudenza richiamata, può autonomamente integrare la nozione di abitazione di lusso ai fini dell’esclusione dall’agevolazione "prima casa". Per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato come base normativa del regime agevolativo per l’acquisto della prima casa e della sua esclusione per gli immobili di lusso
nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
individua i presupposti oggettivi e soggettivi dell’agevolazione "prima casa"
artt. 1 e 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072
"Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240"
stabiliscono i criteri per qualificare l’abitazione come di lusso; la superficie utile va calcolata sulla superficie globale dell’immobile detratte solo le parti espressamente escluse dal decreto
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
utilizzato quale parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi
art. 1 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072
"Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a 'ville', 'parco privato' ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come 'di lusso'"
l’ubicazione in area urbanisticamente destinata a ville/parco privato o comunque qualificata come di lusso rende l’abitazione di lusso ai fini fiscali
art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130
citato per l’attuale denominazione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice del rinvio
Massime di principio
- Ai fini dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, la nozione di abitazione di lusso va determinata in base ai criteri del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, senza ricorrere a parametri diversi che amplino la sfera applicativa del beneficio.
- Per verificare il superamento della soglia di mq. 240, la superficie utile complessiva dell’immobile si calcola sulla superficie globale dell’unità, comprensiva di muri perimetrali, muri divisori, pilastri, tramezzi e vani di porte e finestre, detraendo soltanto gli spazi espressamente esclusi dal decreto.
- La qualificazione di un immobile come abitazione di lusso può derivare anche dalla sua ubicazione in un’area urbanisticamente destinata a ville, parco privato o costruzioni qualificate come di lusso, indipendentemente dalle sole caratteristiche costruttive interne.
- In materia di agevolazioni fiscali immobiliari, la verifica dei requisiti va compiuta con riferimento al momento dell’acquisto, poiché è in quel momento che si valuta la spettanza del beneficio.
- Se il giudice di merito omette di esaminare un autonomo e decisivo criterio normativo di esclusione del beneficio, la sentenza è cassabile per violazione di legge con rinvio al giudice di merito per il riesame della controversia.
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