Cassazione Penale, Sentenza n. 5650/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, persona offesa nel procedimento penale per fatti configurati come truffa e appropriazione indebita, impugna in Cassazione l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Teramo per presunta tardività della querela. Sostiene che, nonostante l'accertamento di un ingente danno patrimoniale, il GIP avrebbe dovuto rilevare la procedibilità d'ufficio ai sensi del terzo comma dell'art. 640 c.p. e dell'art. 649-bis c.p., con particolare riferimento all'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è impugnabile in Cassazione, essendo reclamabile solo con reclamo al tribunale in composizione monocratica (art. 410-bis c.p.p.) nei casi di mancato rispetto delle regole a garanzia del contraddittorio formale. Le doglianze del ricorrente sono state ritenute riferite al merito del provvedimento e non a vizi di contraddittorio formale né di abnormità; la Corte ha altresì indicato come rimedi alternativi la richiesta di riapertura delle indagini o l'azione civile. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (ex art. 606 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (terzo comma)
Riferimento alla procedibilità d'ufficio per talune ipotesi di truffa; il ricorrente invocava la rilevabilità d'ufficio dell'illecito, ma la Corte non ha ritenuto rilevante tale profilo ai fini dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedibilità; la Corte non ha proceduto a riesame del merito sostanziale in sede di cassazione dell'ordinanza di archiviazione.
Ha modificato il regime impugnatorio degli atti di archiviazione camerale: dopo l'entrata in vigore, l'ordinanza di archiviazione non è ricorribile per cassazione ma è reclamabile in sede di reclamo al tribunale monocratico nei soli casi di violazione del contraddittorio formale.
Individua il reclamo al tribunale in composizione monocratica come rimedio contro l'archiviazione camerale, limitato ai casi di mancato rispetto delle regole a garanzia del contraddittorio formale.
Citato in relazione alla riconducibilità del provvedimento impugnato nell'ambito delle possibili impugnazioni; il difensore dell'indagato ha richiamato la disciplina sull'impugnabilità degli atti.
art. 409 (comma sesto) cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza come limite alla sindacabilità in Cassazione delle archiviazioni camerali: solo i vizi relativi al contraddittorio formale possono essere censurati.
art. 127 cod. proc. pen. (comma quinto)
Richiamato da giurisprudenza riferendosi ai limiti procedurali per l'impugnazione degli atti camerali; utilizzato per delimitare i rimedi esperibili.
Menzi onato come non applicabile nella fattispecie per la mancata possibilità di impugnazione in Cassazione del provvedimento di archiviazione camerale.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale, dopo la legge n. 103/2017, non è impugnabile in Cassazione: il rimedio ordinario è il reclamo al tribunale monocratico ex art. 410-bis c.p.p., ma solo per vizi che incidono sul contraddittorio formale.
- Le censure che investono il merito della valutazione del GIP (es. valutazione della tardività della querela, valutazioni probatorie o di configurabilità del reato) sono inammissibili in Cassazione e non costituiscono motivo valido di reclamo, salvo ricorrano i vizi formali espressamente tutelati.
- Se si ritiene che vi sia stata omissione di rilevabilità d'ufficio di reati, il percorso corretto non è la Cassazione contro l'archiviazione camerale ma il reclamo (se riguarda il contraddittorio formale), la richiesta di riapertura delle indagini o l'azione civile per il ristoro del danno.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e ammende), quindi è necessario valutare preliminarmente la percorribilità del rimedio e l'esistenza di vizi formali rilevabili.
- Per contestare la legittimità di un'ordinanza di archiviazione è cruciale dimostrare violazioni procedure di contraddittorio formale (ad es. mancata convocazione o mancata opera di confronto garantita dalla legge); le critiche meramente sostanziali sono improprie in sede di reclamo/cassazione.
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