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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.400,00 oltre spese prenotate a debito. Inoltre dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2931/2021, resa in relazione a un avviso di accertamento. Tuttavia, il ricorso notificato alla controparte non è stato depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte rileva d'ufficio che il deposito non è avvenuto nei termini, come attestato dal certificato negativo di cancelleria, e quindi il ricorso è improcedibile. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, ma ciò non sana il mancato tempestivo deposito.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto, anche se è stato ritualmente notificato alla controparte.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio di raggiungimento dello scopo non opera per la violazione di termini perentori, ma solo per irregolarità formali in senso stretto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la Corte deve attestare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si ricollega il raddoppio nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, pur essendo stato notificato alla controparte, non sia stato depositato in cancelleria nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., poiché il deposito tempestivo è condizione autonoma di procedibilità.
  • La costituzione del controricorrente non sana il mancato deposito tempestivo del ricorso, né preclude al giudice di rilevare d'ufficio l'improcedibilità.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non può essere invocato per elidere il mancato rispetto di un termine perentorio previsto dalla legge processuale.
  • Quando la Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • La parte che resiste con controricorso ha diritto alla liquidazione delle spese, anche se l'improcedibilità del ricorso dipende da una omissione del ricorrente successiva alla notifica, perché al momento della difesa non era prevedibile l'omesso deposito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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