Cassazione Penale, Sentenza n. 20662/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza cautelare che confermava la custodia in carcere per reati di traffico di stupefacenti e associazione finalizzata (art. 74 DPR 309/1990 e correlati). Il ricorso articolava cinque censure: 1) violazione delle norme processuali e compressione del diritto di difesa per il mancato o tardivo rilascio da parte della Procura dei file audio delle intercettazioni utilizzate a fondamento della misura; 2) vizio di motivazione nella qualificazione del fatto come delitto associativo (mancanza dell'affectio societatis, discontinuità temporale e soggettiva degli episodi); 3) insufficienza degli indizi a carico dell'imputato in relazione al capo 4) (assenza di elementi che lo colleghino all'episodio di agosto 2020); 4) manifesta illogicità nella valutazione probatoria relativa al capo 1) (valenza probatoria limitata di un viaggio di un solo giorno); 5) violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e carenza della prognosi di pericolo di fuga/reiterazione, fondata su elementi generici e non attuali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con motivazione incentrata sul primo motivo. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa al mancato tempestivo rilascio dei supporti audio richiesti dalla difesa: la richiesta inviata alla PEC interna non corretta non può esonerare la Procura dall'obbligo di predisporre quanto necessario per soddisfare la richiesta, né la mera trasmissione del fascicolo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. equivale alla messa a disposizione dei supporti informatici. Per il vizio di accesso alle intercettazioni utilizzate per disporre la misura si è configurata la nullità di ordine generale a regime intermedio, con conseguente inutilizzabilità delle trascrizioni non supportate dalle registrazioni entro i termini del riesame. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale per il riesame di Cagliari affinché riesamini la permanenza delle condizioni cautelari.
Norme richiamate
art. 268 cod. proc. pen.
Disciplina l'uso delle intercettazioni; è richiamato per il previgente divieto parziale dichiarato incostituzionale e per il deposito delle trascrizioni e registrazioni. La giurisprudenza riconosce alla difesa il diritto di accesso alle registrazioni utilizzate a fondamento della misura.
art. 269 cod. proc. pen.
Individua l'ufficio (il Pubblico Ministero) deputato a detenere i file audio e a rilasciarne copia; il PM ha l'onere di consentire l'accesso in tempo utile.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Nullità di ordine generale a regime intermedio: la mancata disponibilità alle difesa dei supporti audio utilizzati per la misura cautelare può dar luogo a tale nullità, con inutilizzabilità delle trascrizioni non confermate dalle registrazioni.
art. 309 cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione degli atti al tribunale per il riesame; la Corte sottolinea che tale trasmissione non equivale alla messa a disposizione per la difesa dei supporti informatici originali.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Regola la motivazione della prognosi sulla libertà; il ricorrente lamentava motivazione generica e carenza di elementi attuali a fondamento del pericolo di fuga/reiterazione.
art. 74 DPR 309/1990
Norma sanzionatoria sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso è contestata la qualificazione associativa e la Corte ha esaminato la carenza di elementi che dimostrino 'affectio societatis' stabile.
Corte Costituzionale, sent. n. 336/2008
"l'interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali"
Ha affermato il diritto della difesa ad ottenere le registrazioni utilizzate per l'adozione della misura cautelare dopo la notifica o esecuzione del provvedimento.
Cass. Sez. U., sent. n. 20300/2010 (Lasala)
Ha precisato che, in sede di riesame, la richiesta di accesso alle registrazioni va rivolta al Pubblico Ministero, il quale ha l'obbligo di consentire l'accesso in tempo utile; ha altresì affermato che la compressione ingiustificata di tale diritto dà luogo alla nullità di regime intermedio.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. Sez. 2 n. 43772/2013; Cass. Sez. 4 n. 57195/2017; Cass. Sez. 4 n. 25964/2021)
Confermano i principi secondo cui la mancata messa a disposizione dei supporti audio richiesti in tempo utile può comportare la nullità delle prove basate su quelle trascrizioni e che l'inerzia degli uffici incaricati non solleva il PM dall'obbligo.
Massime di principio
- La difesa ha un diritto concreto e incondizionato di accesso alle registrazioni audio utilizzate a fondamento di una misura cautelare: il Pubblico Ministero deve garantire il rilascio dei supporti in tempo utile per il riesame. La mancata o ritardata messa a disposizione può determinare una nullità di ordine generale a regime intermedio e l'inutilizzabilità delle trascrizioni.
- La semplice trasmissione del fascicolo al Tribunale ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. non sostituisce la messa a disposizione dei file audio originali alla difesa: occorre ottenere l'accesso effettivo ai supporti per consentire il confronto e l'esercizio dei rimedi.
- Errori o rigidità organizzative interne (es. inoltro della PEC a un indirizzo non corrispondente a un'articolazione interna) non esonerano l'ufficio pubblico dall'obbligo di assicurare il rilascio delle registrazioni: la Procura deve predisporre gli atti necessari per soddisfare la richiesta, anche procedendo al reinoltro interno.
- In caso di contestazione del delitto associativo (art. 74 DPR 309/1990) è necessario dimostrare elementi concreti di organizzazione stabile e 'affectio societatis'; ripetuti episodi di cessione o rapporti occasionali non sono di per sé sufficienti a configurare l'associazione.
- La prognosi di pericolosità (pericolo di fuga o di reiterazione) deve essere motivata con elementi specifici, attuali e collegati al tempus commissi delicti; motivazioni generiche o basate su fatti remoti possono non reggere al controllo giudiziario.
- Per proteggere il diritto di difesa è opportuno che il difensore richieda tempestivamente i supporti al Pubblico Ministero, documenti puntualmente le richieste e, se necessario, certifichi l'omesso rilascio; in sede di riesame va dedotta la questione per far valere la nullità, se sussistente.
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