Cassazione Penale, Ordinanza n. 34743/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di calunnia. L'unico motivo di ricorso in cassazione riguardava la dedotta mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo del tutto generico e, soprattutto, è smentita dal contenuto della decisione di merito, poiché le attenuanti generiche risultano in realtà già concesse nella sentenza d'appello. Di conseguenza il motivo non è scrutinabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
È il reato oggetto della condanna confermata in sede di merito; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a prendere atto della sentenza impugnata.
Le attenuanti generiche risultano già concesse dalla sentenza di merito; la doglianza sul punto è quindi infondata e comunque generica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: non è ammissibile una censura meramente assertiva, priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno.
- La deduzione di un vizio sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile quando la sentenza impugnata risulti averle in realtà già riconosciute.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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